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Giudice Sportivo - Ammende al Pescara e a Delli CarriTUTTOmercatoWEB
© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com
martedì 1 novembre 2022, 17:00News
di Redazione TuttoPescaraCalcio
per Tuttopescaracalcio.com

Giudice Sportivo - Ammende al Pescara e a Delli Carri

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FERALPISALO’, LECCO, PERGOLETTESE, PESCARA, REGGIANA, POTENZA e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; - ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 4000

PESCARA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, nella curva loro riservata, due petardi di notevole potenza prima dell’inizio della gara e al 30° minuto del secondo tempo, il secondo dei quali comportava conseguenze a carico di un appartenente alle Forze dell’Ordine il quale doveva ricorrere a cure mediche; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere sfilato una porta di accesso ai servizi e danneggiato una plafoniera nel bagno uomini del settore curva loro riservato, rendendo necessario l’intervento dei tecnici sui cavi elettrici rimasti scoperti; C) per avere determinato il ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti per il mancato ingresso tempestivo in campo dei suoi tesserati; D) per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, all’ingresso in campo delle squadre, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e cori oltraggiosi, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, preso atto del necessario ricorso a cure mediche da parte di un appartenente alle Forze dell’Ordine, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e tenuto conto dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 3000 JUVE STABIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un gruppo di quattro-cinque suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 34° minuto circa del secondo tempo, e per cinque minuti circa, attinto con sputi e ingiuriato il IV Ufficiale di gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

€ 2500 CROTONE A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 38° minuto del secondo tempo, dal settore Curva Sud, una bottiglietta d'acqua di plastica sprovvista di tappo e senza colpire nessuno; 2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, numerosi sputi verso gli occupanti della panchina ospite; B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi: 1. al 20° e 21° minuto del secondo tempo, da parte della totalità dei tifosi del "Crotone" presenti in Curva Sud, nei confronti di istituzioni calcistiche; 2. nell’aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, urla offensive nei confronti degli occupanti della panchina ospite. C) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società Crotone, sostato all’interno del recinto di gioco con un potente impianto stereo con il quale veniva diffusa musica senza alcuna autorizzazione prima dell’inizio della gara, allontanandosi dopo l ’invito rivolto alla società ospitante da parte dei componenti della Procura Federale. Condotte di cui ai punti A-2 e B-2 verificatesi anche in conseguenza del mancato intervento degli addetti alla vigilanza della società ospitante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di oggetti. Misura attenuata ulteriormente, quanto alle condotte di cui ai punti A-1, B-1 e C in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 2000 AUDACE CERIGNOLA per avere una persona non tesserata e che non risulta svolgere attività rilevante per la società fatto ingresso all’interno del recinto di gioco per protestare nei confronti del Commissario di Campo e di un Calciatore della squadra avversaria con riferimento alla condotta tenuta da quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 2000 PERGOLETTESE per avere i suoi sostenitori intonato, dal 30° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, cori oltraggiosi nei confronti dell’Assistente dell’Arbitro n. 2. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità dei cori intonati e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

DIRIGENTI ESPULSI 68/202

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA

DELLI CARRI DANIELE (PESCARA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

VIRGILI ALBERTO (ANCONA) A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava al suo indirizzo due epiteti offensivi a gioco fermo; B) per aver pronunciato nella stessa circostanza di cui al punto A) un’espressione blasfema. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S. (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTANTE FILIPPO (TRIESTINA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose e ingiuriose.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO) per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell'occasione era tra la braccia del portiere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANFRIN GIANNI (VIRTUS VERONA) A) per aver, al 46° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’Arbitro pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi ed irrispettosi sia prima che dopo l’espulsione; B) per avere pronunciato anche un’espressione blasfema per tre volte, mentre abbandonava il campo dopo l’espulsione in segno di protesta nei confronti dell’arbitro ed è il quarto ufficiale di gara. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022 (r. proc. fed, r. IV Ufficiale).

ZANINI MATTEO (IMOLESE) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a circa 2 metri, interrompeva la corsa dello stesso colpendolo con un’ancata al fianco e contemporaneamente con uno schiaffo al collo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SINIEGA GIACOMO (S. DONATO TAVARNELLE) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.