Giudice sportivo, Turris-Latina, multate le società
AMMENDA DI € 1.500
LATINA per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato intonato:
1 - cori oltraggiosi nei confronti della Squadra avversaria al 45° minuto del secondo tempo;
2- cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e dei tifosi della Squadra avversaria al 18°, al 19° ed al 33° minuto del primo tempo, in ogni occasione per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, preso atto del numero complessivo di tifosi che hanno intonato i cori e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA DI € 500
TURRIS per avere i suoi sostenitori presenti nei settori Curva Nord e Tribuna laterale Sud intonato cori oltraggiosi nei confronti della squadra e dei tifosi avversari, al 13° ed al 14° minuto del primo tempo ed al 17°, al 22°, al 28° ed al 32° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).


