Giudice sportivo le decisioni relative alla 32ª giornata di campionato: il Picerno perde Bianchi!
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 16 e 17 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 13, 14, 15 E 16 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il triplice fischio, correva con fare minaccioso verso di lui fino ad arrivare a circa un metro di distanza, proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
SANTARELLI LORENZO (GIUGLIANO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, usciva dall’area tecnica per festeggiare, lanciava il pallone in mezzo al campo e proferiva frasi offensive nei loro confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (calciatore di riserva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (VII INFR)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto: A) nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi che questi ultimi avevano indirizzato nei confronti dei calciatori avversari, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti; B) nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo aver fatto ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi, lo strattonava con forza, sbattendolo verso la parete e provocando così un parapiglia sedato grazie all’intervento dei dirigenti della propria squadra. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIANCHI SEBASTIANO (AZ PICERNO)
GOMEZ GUIDO (CROTONE)
QUIRINI ETTORE (SALERNITANA)
RICCARDI PASQUALE (SIRACUSA)
POLI FABRIZIO (TEAM ALTAMURA)






