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Serie C, giudice sportivo sui recuperi: 4 gli squalificati. Per Russotto (Catania) due turniTUTTO mercato WEB
© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency
venerdì 12 novembre 2021, 10:34Serie C
di Claudia Marrone

Serie C, giudice sportivo sui recuperi: 4 gli squalificati. Per Russotto (Catania) due turni

Con i due recuperi di mercoledì (5^ giornata del Girone A, con il match tra Legnago e SudTirol e 12^ del C, con in campo Catania-Vibonese), la Serie C ha mandato in archivio effettivo 13 giornate.
Riportiamo di seguito i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo i recuperi:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’11 Novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 10 NOVEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA

PERITI SALVATORE (VIBONESE) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al 38' minuto del 2 tempo, proferiva parole ingiuriose all’indirizzo di un componente della panchina avversario e si alzava in piedi rivolgendogli gesti irriguardosi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta (r. AA1, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA

BERTACCINI DAVIDE (CATANIA) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al termine della gara, al centro del campo, proferiva ripetutamente all’indirizzo di un tesserato avversario parole minatorie, mimando il relativo gesto. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c., panchina aggiuntiva).


SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D'AGOSTINO GAETANO (VIBONESE) per avere, a due minuti dalla fine della gara, a seguito di una decisione dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso accusandolo di parzialità, così provocando la reazione di tesserati della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GATTO EMANUELE (SUDTIROL)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RUSSOTTO ANDREA (CATANIA) 1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall'allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie;
2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l'allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania;
3. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Capitano della squadra avversaria in quanto, a fine gara, avvicinandosi ai giocatori della Vibonese ma fermato dai suoi compagni e dai suoi dirigenti, proferiva ripetutamente nei confronti del predetto calciatore un epiteto ingiurioso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CLAITON DOS SANTOS (CATANIA) 1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall'allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie;
2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l'allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale
determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ZARO GIOVANNI (SUDTIROL)