ELEZIONI PRESIDENTE FIGC - Il 22 ottobre l'Assemblea Elettiva: ecco il regolamento per la nomina del nuovo presidente
Il Commissario Straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva per lunedì 22 ottobre 2018 (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione).
L’Assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 - Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’Assemblea; elezione del Presidente Federale.
Tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 63, la FIGC ha reso noti i criteri per l'elezione del nuovo presidente federale:
L’Assemblea si compone di 275 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti, dei tecnici, dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell’art. 20 dello Statuto:
LNP Serie A 20 Delegati
LNP Serie B 19
Delegati Lega Pro 59
Delegati LND 90
Delegati Atleti 52
Delegati Tecnici 26
Delegati AIA 9 Delegati
Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell’art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:
20 Delegati LNP Serie A 3,10
19 Delegati LNP Serie B 1,36
59 Delegati Lega Pro 1,49
90 Delegati LND 1,95
52 Delegati Atleti 1,98
26 Delegati Tecnici 1,98
9 Delegati AIA 1,15
1. I candidati all’elezione di Presidente Federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
2. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8, il Presidente federale non può svolgere più di tre mandati. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.
In conformità all’art. 24, comma 6 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea.
Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi.


