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RIETI-REGGINA, cosa accade in caso di mancata disputa della gara e come deve comportarsi la società amaranto: ecco i dettagli del regolamentoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
martedì 12 novembre 2019, 12:58Le partite
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

RIETI-REGGINA, cosa accade in caso di mancata disputa della gara e come deve comportarsi la società amaranto: ecco i dettagli del regolamento

Auguriamo e ci auguriamo che il Rieti possa risolvere le problematiche che ad oggi rendono difficile la prosecuzione dell'attività sportiva, in primis per i tifosi e poi per tutti i dipendenti della società, che di fatto perdono la possibilità di lavorare, mettendo in difficoltà tanta famiglie.

Ma cosa accade, regolamento alla mano, in caso di rinuncia di una squadra a disputare una partita e, sopratutto, come deve comportarsi l'altra squadra?

Articolo 54 NOIF (le Norme che regolano il calcio italiano), comma 1, si legge: "Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara".

Il comma 2 sottolinea che il tempo di attesa della presentazione delle squadre, "entro la durata di un tempo di gioco", quindi quarantacinque minuti.

In ogni caso, la Reggina dovrà partire per Rieti, fatto salvo la decisione delle autorità di rinviare la partita. La scorsa stagione, il Matera ha provato a chiedere il rinvio alla Lega Pro, nella fase più critica della crisi che poi ha portato al ritiro del club dal campionato di serie C, ricevendo un diniego.

Allo stadio Scopigno, la Reggina si dovrà recare e l'arbitro procedere al riconoscimento, attendendo poi 45' dopo le ore 15, orario in cui è fissato il calcio d'inizio della sfida. Se il Rieti non si presenterà e non lo farà entro il termine stabilito dal regolamento, ufficialmente avrà rinunciato alla sfida contro gli amaranto. 

Il Rieti potrebbe appellarsi all'articolo 55 delle NOIF, "Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore", in caso di estremo tentativo di evitare la sconfitta a tavolino. Ma si tratta di ipotesi assai remote.

L'articolo recita:

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.