Ordinanza sindacale, riaprono Lungomare e Corso Garibaldi: ecco le nuove limitazioni
Tramite l'ordinanza sindacale numero 43, il sindaco di Reggio Calabria ha rivisto alcuni provvedimenti riguardanti la chiusura dei lungomari e di alcuni parchi.
Ecco le nuove disposizioni:
il Sindaco, ORDINA
La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;
e per l’effetto,
DISPONE
che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:
- Corso Garibaldi
- Lungomare Falcomatà
- Parco Lineare Sud
- Waterfront Nord
- Lungomare di Pellaro
- Lungomare di Gallico
- Lungomare di Catona
- Piazze Cittadine
- Parchi aperti
1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
ORDINA
• La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;
all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio , saranno consentite le seguenti attività:
1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo.


