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Precisazioni del Comune di Reggio Calabria in merito ultime ordinanze sindacali: i dettagli
lunedì 4 maggio 2020, 13:30Le notizie
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

Precisazioni del Comune di Reggio Calabria in merito ultime ordinanze sindacali: i dettagli

Il Comune di Reggio Calabria ha fornito alcune precisazioni in merito alle ordinanze sindacali  n. 43 e 44 del 30 aprile 2020:

CLICCA QUI PER CONSULTARE LE ORDINANZE SOPRACITATE

con Ord. n. 43 del 30.04.2020 - Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 ed apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale. (con Prot. 30/04/2020.0080567.U)

il Sindaco, ORDINA

La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;
e per l’effetto,

DISPONE

che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:
- Corso Garibaldi
- Lungomare Falcomatà
- Parco Lineare Sud
- Waterfront Nord
- Lungomare di Pellaro
- Lungomare di Gallico
- Lungomare di Catona
- Piazze Cittadine
- Parchi aperti

1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

ORDINA

• La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;

all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio , saranno consentite le seguenti attività:

1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinché ne sia precluso l’utilizzo.

* Errata corrige * parte Ordinanza Sind. n. 43 del 30 aprile 2020

In riferimento all’Ordinanza sindacale n. 43 del 30 aprile 2020, nella parte in cui si prevede che >,
si precisa che tale articolo non trova applicazione in quanto abrogato dal successivo D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e che, pertanto, in materia di sanzioni e controlli, si applica quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.


Chiarimento in merito all'Ordinanza Sindacale n. 43 del 30.04.2020 - Prot. 04/05/2020.0081074.I

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