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Diatriba Genoa/Parma per Hernani, la CFA condanna i liguri: la ricostruzione della vicendaTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
lunedì 3 luglio 2023, 19:40Spazio Serie B
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

Diatriba Genoa/Parma per Hernani, la CFA condanna i liguri: la ricostruzione della vicenda

La Corte Federale d'Appello, quarta sezione, ha reso note le motivazioni relative all'accoglimento parziale del ricorso da parte del Parma contro il Genoa "volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della ritenuta condotta illecita della società Genoa and Cricket FC Spa, in relazione al mancato rispetto della cessione di contratto temporaneo biennale con obbligo di riscatto condizionato del calciatore Azevedo Junior Hernani"

Spiega il dispositivo che "il contratto di trasferimento prevedeva che, qualora il calciatore avesse disputato, nella stagione 2022-2023, una gara in campionato di Serie A o Serie B con il Genoa and Cricket FC Spa, tale ultima società sarebbe stata obbligata a tesserare a titolo definitivo il calciatore (così trasformandosi la cessione da temporanea a definitiva), a fronte del pagamento, in favore del Parma Calcio 1913 Srl, della somma fissa di € 3.900.190,00, nonché di ulteriori corrispettivi premiali – collegati a specifici risultati sportivi del Genoa and Cricket FC Spa o dello stesso calciatore Azevedo Junior Hernani – previsti dal contratto fino comunque a complessivi € 1.426.870,00, nonché ancora a fronte dell’obbligo di riconoscere il 10% del prezzo di futura vendita ottenuto dal Genoa and Cricket FC Spa in caso di successivo trasferimento in favore di un terzo club;

il Collegio Arbitrale, più in particolare, in accoglimento del ricorso promosso dal calciatore, dichiarava per l’appunto risolto il rapporto tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa per inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa; era invero accaduto che all’inizio della stagione 2022-2023, quella in effetti rilevante ai fini della eventuale verificazione della condizione dedotta in contratto con il Parma Calcio 1913 Srl, la società Genoa and Cricket FC Spa aveva escluso il calciatore dal partecipare – almeno per il periodo dal 18 luglio 2022 e sino al 28 luglio 2022 – agli allenamenti di prima squadra, addirittura non facendolo partecipare al ritiro precampionato; di qui, allora, il Collegio Arbitrale riteneva violato il disposto dell’articolo 7.1 dell’Accordo Collettivo AIC-FIGC-LNPB con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro;

(vi) per l’effetto, venuto meno il rapporto tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa per fatto e colpa di tale ultima società, il calciatore Azevedo Junior Hernani era tornato ad essere tesserato dal Parma Calcio 1913 Srl prima della scadenza stessa della cessione temporanea biennale pattuita tra il Parma Calcio 1913 Srl e il Genoa and Cricket FC Spa (che avrebbe dovuto terminare a valle della stagione 2022-2023); e soprattutto, il Parma Calcio 1913 Srl deduceva che, in realtà, la condizione dedotta nel contratto di cessione temporanea – che, ove verificatasi, avrebbe prodotto la trasformazione della cessione da temporanea in definitiva – era stata resa impossibile dal comportamento del Genoa and Cricket FC Spa;

(vii) in conclusione, il Parma Calcio 1913 Srl riteneva che il comportamento del Genoa and Cricket FC Spa violasse il disposto dell’art. 1358 c.c. con diritto per la ricorrente di ottenere il risarcimento del danno subito.

Il Parma Calcio Srl evocava altresì in giudizio la Reggina 1914 Srl, cui aveva nel frattempo ceduto temporaneamente il calciatore, nonché lo stesso calciatore Azevedo Junior Hernani. Nei confronti di tali parti, peraltro, il Parma Calcio Srl non proponeva domande. La Reggina 1914 Srl si costituiva chiedendo la propria estromissione dal giudizio o comunque il rigetto nei propri confronti del ricorso. Non si costituiva invece il calciatore Azevedo Junior Hernani.

Il TFN aveva rigettato il ricorso:

Il Tribunale, in particolare, avendo premesso che “[d]all’esame degli atti risulta indubbio che il contratto di prestazione sportiva n. 0000193460/19 sottoscritto inter partes - nel rispetto delle formalità e della modulistica prevista dalla FIGC - in data 16 luglio 2019, costituisca un accordo di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore di natura temporanea di durata biennale, con obbligo di riscatto condizionato”, sottolineava come il contratto tra le società Parma Calcio 1913 Srl e Genoa and Cricket FC Spa avesse avuto “perfetta esecuzione poiché, nella prima stagione calcistica 2021-2022, il calciatore ha regolarmente svolto la propria attività, allenandosi con la prima squadra e partecipando a diverse gare di campionato”. Secondo il Tribunale, “[q]uella che, invece, non si [era] verificata è la condizione che avrebbe obbligato la resistente a tesserare a titolo definitivo il calciatore".

Successivamente la Corte ha accolto parzialmente il ricorso (tralasciamo il lunghissimo dispositivo per tutte le motivazioni addotte) e condanna "la società Genoa and Cricket FC Spa a corrispondere in favore del Parma Calcio 1913 S.r.l. l'importo omnicomprensivo di € 700.000,00".

Per la Reggina nessun tipo di problematica.