REGGINA: IL CASO MESSINA, POSSIBILI SCENARI E…ZERO SCRUPOLI, PERÒ BISOGNA VINCERE
Alla vigilia del penultimo turno di campionato, ma di fatto ultimissima opportunità per sperare nelle residue possibilità di riaprire i giochi quantomeno per uno spareggio, l’attenzione dei tifosi è stata sviata dalle notizie di cronaca concernenti diverse questioni extra campo che potrebbero stravolgere la classifica finale, dalle possibili inchieste per partite truccate, i cui destinatari restano ancora sconosciuti, ma soprattutto a quella che interessa i nostri storici rivali calcistici e che, di riflesso, potrebbe incidere sul nostro attuale destino, pur precisando doverosamente che si resta ancora pienamente in ipotesi senza alcun riscontro effettivo. Per cui, ci limiteremo a descrivere presunti scenari in chiave assolutamente astratta:
I FATTI (VERI E PRESUNTI)
Abbiamo appreso, qualche settimana fa, che Acireale e Sancataldese avrebbero presentato un esposto alla Procura federale riguardante la posizione irregolare di un calciatore dell’ACR Messina, schierato in diverse partite dell’attuale campionato, irregolarità che deriverebbe da un contratto sottoscritto con una controfirma da parte di soggetti non idonei a rappresentare il club in ambito federale, in quanto colpiti da provvedimenti inibitori.
Dalle cronache può facilmente desumersi che gli allora amministratori del sodalizio giallorosso erano stati colpiti da ripetuti provvedimenti sanzionatori dovuti ad irregolarità amministrative, a decorrere da marzo 2025, per inibizioni che superavano i quindici mesi; analogamente, da una semplice visura camerale si può accertare che la stessa società non abbia mai provveduto, nel periodo di riferimento e fino all’acquisizione del club da parte del Racing City Group, avvenuto il 14 ottobre 2025 e divenuto definitivo, all’esito del saldo delle incombenze debitorie, lo scorso dicembre, a nominare altri amministratori in rappresentanza della società.
Tali circostanze porterebbero a ritenere che le posizioni irregolari di calciatori potrebbero essere molte più di una, fino ad interessare gran parte della rosa, visto che l’acquisizione di tesserati è avvenuta, in gran parte, poco prima dell’inizio del torneo, e dunque nel periodo “incriminato”; analogamente, può legittimamente sorgere più di un dubbio persino sulle procedure di iscrizione alla serie D 2025/26, ove da un accesso agli atti potesse ravvisarsi che la firma digitale apposta sulla domanda di iscrizione fosse appartenuta agli stessi amministratori inibiti.
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POSSIBILI CONSEGUENZE E SANZIONI
Per il diritto sportivo, ad un dirigente inibito è fatto divieto assoluto di svolgere attività federale, inclusa la rappresentanza del club, l'accesso a spogliatoi e terreni di gioco durante le gare; la stessa inibizione impedisce, ovviamente, la firma di atti e contratti per conto della società di riferimento: facendo un paragone con il diritto civile, si tratterebbe di un vizio di incompetenza assoluta, che comporta la nullità ex tunc di qualsiasi atto sottoscritto, nullità dunque assoluta, retroattiva (come se l’atto non fosse mai stato prodotto), non soggetta a prescrizione, rilevabile d’ufficio e soprattutto insanabile.
Sulla presunta insanabilità va fatta una precisazione: dato che l’acquisizione del ramo sportivo è avvenuta non direttamente dalla vecchia proprietà, ma dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art.52 delle NOIF, essendo la società posta in liquidazione giudiziale, si potrebbe prospettare una sorta di “decesso” di tutte le violazioni (e relative sanzioni) compiute dalla precedente gestione, anche di natura contrattuale, a patto però che i tesserati fossero stati posti in regime di svincolo, con conseguente sottoscrizione di nuovi accordi con la nuova governance, circostanza che non risulta essere avvenuta.
A sostegno di ciò, sia il contenuto dell’avviso di vendita emesso dal Tribunale di Messina il 30/09/2025 che della successiva offerta irrevocabile di acquisto (“…che vi è il rischio di ulteriori penalizzazioni e/o sanzioni che potrebbero essere inflitte in relazione a fatti, comportamenti o violazioni regolamentari antecedenti alla cessione”) tendono ad escludere qualsiasi purgazione sanzionatoria derivante dal tramite di un tribunale civile.
Riguardo al quadro sanzionatorio, si deve dunque fare riferimento alla disciplina generale contenuta nell’art.8 CGS, dall’ammenda pecuniaria, passando per penalizzazioni in classifica, fino all’esclusione dal campionato o revoca del titolo sportivo: un'eventuale decisione prenderà ovviamente spunto dalla gravità dei fatti contestati, che nel caso in questione, ove le circostanze prospettate dovessero essere confermate, potrebbe risultare assai elevata, anche in considerazione della recidiva sulla condotta del club d’oltrestretto. Ovviamente però, un fattore altrettanto determinante potrebbe essere costituito dalla tempistica, essendo la stagione giunta praticamente agli sgoccioli e tenendo conto dei tempi biblici che storicamente caratterizzano la giustizia sportiva, criticità mitigabile da un eventuale richiesta di procedura d’urgenza e conseguente provvedimento cautelare di sospensione dei campionati.
PARTITE PERSE? FORSE…
Una ulteriore possibile conseguenza sanzionatoria, con effetti potenzialmente molto incisivi sulla classifica, potrebbe venire in soccorso dalla lettura dello stesso Codice di Giustizia Sportiva: come abbiamo imparato dal recente caso dell’Igea Virtus, la richiesta di vittoria a tavolino di una gara giocata in condizioni irregolari viene regolarmente decisa a seguito di un ricorso, preceduto da apposito preavviso, da inoltrare entro 24 ore dalla disputa della gara, tant’è che, come sappiamo, la società barcellonese non ha subito la perdita delle gare incriminate in cui ha schierato il proprio portiere squalificato, ma una successiva penalizzazione di 1 punto per ogni partita in cui ciò era avvenuto.
Tuttavia, l’art.63 CGS consente, nel caso di decisioni divenute irrevocabili o inappellabili, quali l’omologazione di un risultato sportivo, di poter impugnare, innanzi alla Corte federale di appello, per revocazione della decisione “entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”; la differenza è chiara: mentre nel caso di un calciatore squalificato la violazione è immediatamente ravvisabile dalla consultazione dei comunicati ufficiali del giudice sportivo, non altrettanto può dirsi della situazione contrattualmente irregolare di un tesserato, poiché le società interessate non hanno libero accesso ai contratti sottoscritti dai calciatori di altre società, né ovviamene i mezzi per verificare la liceità delle forme apposte, se non a seguito di apposita richiesta di visione degli atti potenzialmente incriminati.
Ove dunque dovessero venir fuori circostanze irregolari non conoscibili al tempo della disputa delle gare, teoricamente la Reggina, a titolo di esempio, potrebbe chiedere la vittoria a tavolino per le due partite disputate contro il Messina ove si dimostrasse che, magari in entrambe le occasioni, i peloritani avessero schierato calciatori con tesseramento irregolare, una volta venuta a conoscenza delle circostanze potenzialmente incidenti.
SCRUPOLI? ANCHE NO
La diffusione delle notizie, ancora incerte e non dimostrate, riguardanti il caso Messina ha ovviamente scatenato una ridda di reazioni sia del club potenzialmente coinvolto, sia dei tifosi delle realtà, ancora virtualmente, interessate, avendo a riferimento anche l’eticità di mettere in discussione i risultati ottenuti sul campo in forza di irregolarità di tipo amministrativo.
Ferma restando, in astratto, una naturale propensione per il rispetto di quanto guadagnato sul terreno di gioco, in casa amaranto è ancora vivo, vegeto e molto doloroso il ricordo di quanto avvenuto quasi tre anno fa, in cui proprio il risultato sportivo, culminato nella disputa del play off per la promozione in serie A, venne completamente messo da parte in favore di una violazione pecuniaria che, pur ammettendo la scelleratezza della proprietà dell’epoca, ebbe le note ed implacabili conseguenze di cui stiamo ancora oggi pagando gli effetti devastanti, pur nulla avendo a che fare con il responso del campo.
A proposito poi di scrupoli, rimane altrettanto indimenticabile l’atteggiamento persecutorio delle diciannove società iscritte alla serie B che scelsero finanche di costituirsi in giudizio per chiedere l’esclusione degli amaranto dalla cadetteria e delle quali, escluso il solo Brescia, nessuna nutriva alcun tipo di interesse concreto, sia diretto che indiretto: dunque consentiteci di mantenere, a dispetto di qualsiasi cosa possano pensare gli altri, una buona dose di cinismo ed intransigenza su qualsiasi circostanza, ovviamente accertata dagli organi competenti a norma di regolamento, che possa consentirci di riguadagnare, anche parzialmente, quanto ci venne sottratto con improvvida severità e fermezza, pretendendo quindi che il principio “dura lex sed lex” trovi applicazione urbi et orbi.
Per ciò che ne conseguirà o meno, staremo a vedere, ribadendo comunque che, in assenza di sei punti negli ultimi due impegni di torneo, anche tali semplici ipotesi rischierebbero di perdere comunque consistenza.






