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Il Brescia ha rinunciato al ricorso sulla penalizzazione. la nota della Corte Federale d'AppelloTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
martedì 10 giugno 2025, 20:42Serie B
di Tommaso Maschio

Il Brescia ha rinunciato al ricorso sulla penalizzazione. la nota della Corte Federale d'Appello

Come già anticipato ieri il Brescia ha rinunciato alla battaglia legale contro la penalizzazione di otto punti (quattro da scontare nella stagione corrente e quattro per la prossima) che ha portato alla retrocessione in Serie C del club. Questo il comunicato della Corte Federale d'Appello che conferma quanto emerso nelle scorse ore:

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Salvatore Lombardo - Componente
Mauro Mazzoni - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente DECISIONE

sul reclamo numero 120/CFA/2024-2025 proposto dalla Società Brescia Calcio SpA, dal Sig. Massimo Cellino e dal Sig. Edoardo Cellino avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data 31.05.2025 con la quale, a seguito del deferimento n. 28218/1178pf24- 25/GC/blp, venivano irrogate le seguenti sanzioni: - sig. Massimo Cellino inibizione di mesi 6 (sei) per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Sig. Edoardo Cellino inibizione di mesi 6 (sei), per violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle NOIF; - Società Brescia Calcio Spa, penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, di cui 4 (quattro) da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 (quattro) da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CGS.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 10/6/2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi gli avv.ti Giorgio Altieri e Ida Blasi per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale, nonché uditi l’Avv. Giuseppe Febbo per il Frosinone Calcio Srl e gli avv.ti Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei per la U.C. Sampdoria SpA.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 3.06.2025, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino e il Brescia Calcio SpA hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0211/TFNSD-2024-2025 pubblicata in data 31.05.2025 meglio richiamata in epigrafe.


Avverso il reclamo ha resistito la Procura federale. Si sono inoltre costituiti il Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA.

In data 10.06.2025, e prima dell’udienza di discussione del ricorso, il Brescia Calcio SpA ha depositato un proprio atto con il quale ha dichiarato “di rinunziare al reclamo proposto nell’interesse di Brescia Calcio S.p.A. in data 03.06.2025, avverso la Decisione/0211/TFNSD-2024-2025 del 29.05.2025 – depositata il 30.05.2025, nonché alla relativa trattazione nell’udienza del 10.06.2025, dando mandato ai propri legali già nominati di formalizzare detta rinuncia agli atti e con potere di ogni conseguente dichiarazione e adempimento”.

A loro volta, i sigg.ri Massimo Cellino, Edoardo Cellino, con proprio separato atto, hanno parimenti dichiarato di rinunziare formalmente al reclamo proposto in data 03.06.2025, avverso la medesima Decisione del Tribunale Federale n. 0211/TFNSD-2024- 2025 del 29.05.2025.

All’udienza di discussione, i legali avv.ti Giorgio Altieri e Ida Blasi hanno richiamato la predetta rinuncia.

La Procura federale e le società intervenute nel reclamo, Frosinone Calcio Srl e la U.C. Sampdoria SpA, per mezzo dei relativi legali, hanno preso atto della predetta rinuncia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte federale d’appello prende atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e, per l’effetto, al reclamo.

P.Q.M.

prende atto della rinuncia agli atti e, per l’effetto, al reclamo e dichiara l’estinzione del giudizio. Dispone la comunicazione alle parti con PEC”.