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Giudice Sportivo, inibizione per Casella. Quattro allenatori squalificatiTUTTO mercato WEB
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martedì 7 marzo 2023, 17:30Altre news
di Antonino Sergi
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, inibizione per Casella. Quattro allenatori squalificati

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA

€ 1000 MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nella Curva Te, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore loro riservato sei petardi di lieve intensità senza arrecare danni a persone o cose (due petardi esplosi nel pregara, un petardo esploso al 10° minuto del primo tempo, due esplosi al 38° minuto del primo tempo, uno esploso al 40° minuto del primo tempo). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, in prossimità della panchina dell’Avellino, l’asta metallica con relativo pomello in plastica di un ombrello portatile, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.). 
€ 300 TARANTO per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 33° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo. Il coro veniva ripetuto per circa due minuti e molteplici volte da tutti gli occupanti il settore ospiti in entrambe le occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 VIS PESARO per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito frasi insultanti nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale per la durata di circa tre/quattro minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato il numero esiguo dei tifosi autori della condotta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). € 200 ARZIGNANO V. per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi degli arbitri al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
€ 200 LATINA per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 38° minuto del primo tempo, per circa cinque secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 MARZO 2023

CASELLA ALEX (PRO VERCELLI) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Al termine della gara, nel locale antistante gli spogliatoi reiterava le proprie proteste pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti contestando il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all'Arbitro ricoperta dal CASELLA (referto arbitrale, r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al 37° minuto del primo tempo, pronunciato, durante un’azione di gioco mentre si lamentava con un proprio giocatore, un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (supplemento r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed, r. c.c.).
PINNA SALVATORE (TORRES) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della propria Squadra, proferendo parole irriguardose nei suoi confronti, e per aver pronunciato, nell’occasione, anche un’espressione blasfema sferrando un calcio alla porta della sala medica, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)

MASSAGGIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 50 DI AMMENDA

D'ANGELIS EMILIANO (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase irrispettosa e offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.