Inammissibile il ricorso presentato dal Venezia dopo il pareggio con il Crotone
Si è chiusa la querelle post pareggio con il Crotone. È stato infatti giudicato inammissibile il ricorso presentato dal Venezia facendo riferimento all’articolo 29 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva “avverso al regolare svolgimento della gara in oggetto, in relazione alla concessione di un calcio di rigore alla Soc. Crotone”. Il ricorso era scattato dopo le dichiarazioni post partita di Zanellato, che aveva parlato di un contatto non nettissimo (ma che comunque c'era).
L’articolo 29 comma 3 del CGS recita “I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”.


