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Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: inibizione per Casella, quattro allenatori squalificati
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 MARZO 2023
CASELLA ALEX (PRO VERCELLI) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Al termine della gara, nel locale antistante gli spogliatoi reiterava le proprie proteste pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti contestando il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all'Arbitro ricoperta dal CASELLA (referto arbitrale, r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al 37° minuto del primo tempo, pronunciato, durante un’azione di gioco mentre si lamentava con un proprio giocatore, un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (supplemento r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed, r. c.c.).
PINNA SALVATORE (TORRES) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della propria Squadra, proferendo parole irriguardose nei suoi confronti, e per aver pronunciato, nell’occasione, anche un’espressione blasfema sferrando un calcio alla porta della sala medica, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)
MASSAGGIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 50 DI AMMENDA
D'ANGELIS EMILIANO (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase irrispettosa e offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 21 MARZO 2023
CASELLA ALEX (PRO VERCELLI) per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Al termine della gara, nel locale antistante gli spogliatoi reiterava le proprie proteste pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti contestando il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la sua maggiore gravità in conseguenza della funzione di Dirigente Addetto all'Arbitro ricoperta dal CASELLA (referto arbitrale, r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava nei suoi confronti una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al 37° minuto del primo tempo, pronunciato, durante un’azione di gioco mentre si lamentava con un proprio giocatore, un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (supplemento r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed, r. c.c.).
PINNA SALVATORE (TORRES) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della propria Squadra, proferendo parole irriguardose nei suoi confronti, e per aver pronunciato, nell’occasione, anche un’espressione blasfema sferrando un calcio alla porta della sala medica, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)
MASSAGGIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 50 DI AMMENDA
D'ANGELIS EMILIANO (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale, in quanto proferiva al suo indirizzo una frase irrispettosa e offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
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