Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club

L'Inter ha fatto ricorso per la gara contro il Bologna chiedendo il 3-0 a tavolino

L'Inter ha fatto ricorso per la gara contro il Bologna chiedendo il 3-0 a tavolino TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
autore
Marco Conterio
martedì 22 marzo 2022, 00:49I fatti del giorno

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C., Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 06 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima.

La ricorrente, F.C. Internazionale Milano S.p.A. , chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di riformare la decisione impugnata, per l’effetto decidendo la controversia e applicando alla Società Bologna F.C. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Bologna – Inter del 6 gennaio 2022, non imputabile a causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 NOIF;

- in via subordinata, di rinviare all’organo di giustizia federale competente, enunciando il principio di diritto, ex art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del C.O.N.I. e 62 del Codice di Giustizia del C.O.N.I

Altre notizie I fatti del giorno

Primo piano
TMW Radio Sport
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile