Giudice Sportivo Serie A: a Thuram multa e giallo per simulazione, sanzionato anche Paratici
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 15:26Serie A
autore Tommaso Bonan
20.10.2026 15:26Serie A
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Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 7^ giornata di Serie A. Nessuno squalificato, ma tre giocatori sanzionati.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
- VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
- BRITSCHGI Sascha (Parma): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
- THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
Ammenda per Paratici
Per quanto riguarda i dirigenti, ammenda di 10 mila euro e diffida per il dirigente della Fiorentina, Fabio Paratici. La motivazione: "per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo".Serie A, le squadra sanzionate dal Giudice Sportivo dopo la 7^ giornata
Per quanto riguarda i club, sono 8 le società sanzionate con una multa: - Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva. - Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. - Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del secondo tempo. - Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. - Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo. - Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo. - Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo. - Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo.Altre notizie
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