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tmw / potenza / Primo Piano
Serie C Girone C, ecco le decisioni del giudice sportivo
martedì 25 ottobre 2022, 20:19Primo Piano
di Redazione 1 TuttoPotenza
per Tuttopotenza.com
fonte mondorossoblù.it

Serie C Girone C, ecco le decisioni del giudice sportivo

Serie C Girone C,dopo la 10a Giornata di campionato, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VOLPICELLI EMILIO (VITERBESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANETTA MARCO (TARANTO)

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 NOVEMBRE 2022
DI NOLA PASQUALE (TURRIS)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)


GARE DEL 22, 23 E 24 OTTOBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del campionato, i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CESENA, CROTONE, FOGGIA e REGGIANA, TARANTO, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari,
ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

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