Giudice sportivo, Girasole del Potenza in diffida. Le altre decisioni
Nessun provvedimento importante ai danni del Potenza e dei suoi tesserati tranne la diffida di Girasole per IV infrazione.
Ecco le altre decisioni del Giudice sportivo.
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETÀ
GELBISON € 300 per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all'interno della Tribuna del Settore Ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
JUVE STABIA € 300 per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino ubicato nella Tribuna riservata ai Tifosi Ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
MONOPOLI € 200 per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con alcune scritte offensive nei confronti della Squadra avversaria i servizi igienici destinati ai tifosi ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - obbligo di risarcimento se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 FEBBRAIO 2023
VRENNA RAFFAELE (CROTONE) per avere, all'83°minuto circa, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti; per avere, all'88° minuto circa, tenuto una condotta non regolamentare, in quanto abbandonava il terreno di gioco e, dopo essere stato espulso per tale motivo, rientrava nel recinto di gioco e proferiva parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente avversario. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 e 18 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e ritenute la continuazione, la recidiva e la gravità delle parole pronunciate per due volte in due diverse occasioni e nei confronti di due differenti avversari (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 GENNAIO 2023
FORESTI DIEGO (CATANZARO) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti. Misura sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle parole proferite (r. proc.fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIEPPA RICCARDO (FIDELIS ANDRIA)
COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2022
SPAGNOLI ALESSANDRO (VITERBESE) per avere tenuto un comportamento non corretto nel corso della gara VITERBESE – POTENZA nella sua qualità di responsabile del servizio di raccattapalle della VITERBESE, venendo quindi invitato dall'Arbitro a non rientrare in campo nel secondo tempo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LERDA FRANCO (CROTONE) per avere tenuto, al 43° minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria uscendo dall'area tecnica e avvicinandosi con fare minaccioso e grida alla panchina del Catanzaro con atteggiamento intimidatorio, venendo per tale motivo espulso dall'arbitro; per avere, mentre veniva accompagnato dalle Forze dell'Ordine fuori dal campo, dopo essere stato espulso dall'Arbitro, proferito parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria e, al contempo, un'espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (IV ufficiale, r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
DI DONATO DANIELE (LATINA) per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto colpendo con un calcio la base della panchina ospiti e, successivamente, mentre rientrava negli spogliatoi al termine della gara, colpendo con un violento calcio la porta di ferro antistante gli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).
MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CALCAGNO MASSIMO (VITERBESE) per avere, al 42°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto ritardava la ripresa del gioco della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
KOUDA RACHID (PICERNO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, al termine della gara, con i giocatori ancora in campo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario VANNUCCHI GIANMARCO in quanto, in reazione ad una condotta violenta commessa da quest’ultimo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità della condotta tenuta e la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VANNUCCHI GIANMARCO (TARANTO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario KOUDA RACHID in quanto, al termine della partita, a gioco fermo e con i giocatori ancora in campo, lo afferrava al collo, stringendo con fare intimidatorio, venendo immediatamente dopo colpito con una testata sul viso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la natura non particolarmente intensa del gesto e differente da quella subita in reazione e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario (r.a.a.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MBAYE MAODO MALICK (VITERBESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GATTI RICCARDO (CATANZARO) per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la gravità della condotta tenuta a partita terminata (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IEMMELLO PIETRO (CATANZARO) per avere tenuto, in occasione della sua sostituzione, un comportamento non corretto effettuando un gesto ingiurioso e proferendo parole irriguardose nei confronti di un tesserato avversario che lo aveva invitato a velocizzare le operazioni di uscita dal campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIASCI TOMMASO (CATANZARO)
BRIGHENTI NICOLO’ (CATANZARO)
VANDEPUTTE JARI (CATANZARO)
RICCI MANUEL (JUVE STABIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
SANNIPOLI DANIEL (LATINA)
MAROTTA ALESSANDRO (VITERBESE)


