Giudice sportivo, ecco le decisioni relative alla 33ª giornata di campionato del girone C!
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 20, 21, 22 E 23 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AMMENDA € 1.200,00 GIUGLIANO
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100% dei 90 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, all’80° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario ripetuto per dieci volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti, nell’aver indirizzato, all’84° minuto della gara, uno sputo all’indirizzo di un giocatore avversario mentre si apprestava ad effettuare un calcio d’angolo, senza attingerlo; C) per avere, circa 10 sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, nella medesima circostanza di cui al punto B), proferito numerose espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del predetto giocatore avversario. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare la riprovevolezza della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (il 90% dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato:
1. al 31° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte;
2. al 69° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, esposto, per tutta la durata della gara, due striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 30/35 metri;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 67° minuto della gara, cinque petardi al di fuori del proprio Settore e precisamente nella parte retrostante tra la Curva e il muro perimetrale dell’impianto sportivo, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub C) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi tesserati (occupanti la panchina), consistiti, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, nell’aver colpito con un pugno la copertura in plexiglass della panchina da essi occupata, danneggiandola. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA. VINCENZO GRECO (AZ PICERNO)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti degli addetti alla sicurezza della società ospitante in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva dall’area tecnica per venire a diverbio con loro e non riusciva a raggiungerli solo grazie all’intervento dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art 13, comma 2 C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA LANERI GIUSEPPE (SIRACUSA) per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina 83/439 aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 APRILE 2026 PARISI LUCA (SIRACUSA) per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato avversario SIG. VINCENZO GRECO, in quanto, mentre lo stesso abbandonava il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e si trovava all’altezza del tunnel che conduce agli spogliatoi, lo avvicinava (insieme ad altri due tesserati della società SIRACUSA) e inveiva contro lo stesso e lo spintonava, così inducendo un componente della Procura Federale ad accompagnare il SIG. VINCENZO GRECO sino agli spogliatoi, per evitare ulteriori contatti. Valutati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere e il ruolo di SLO ricoperto dal SIG. PARISI LUCA, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S.
AMMENDA € 1.000,00 CASILLO GENNARO (FOGGIA) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli mostrava le immagini di un’azione sul cellulare e proferiva una frase per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA ULIANO FERDINANDO (SORRENTO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23) per avere, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto: A) al 49° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, con il braccio proteso in avanti, proferiva parole irrispettose nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 per contestarne l’operato; B) proseguendo nelle proteste, proferiva una frase blasfema; C) infine, in segno di protesta, calciava un pallone con forza dietro le panchine. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4, 36, comma 1, lett. a) e 37 83/440 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n. 1).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA) per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, alzando la gamba, lo colpiva al volto con i tacchetti, rendendo necessario l’intervento dello staff medico e la sostituzione. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi 83/442 comprese le scuse porte nell’immediatezza, considerati il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, la pericolosità della condotta posta in essere e la impossibilità di proseguire la gara da parte del calciatore attinto dal colpo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA KONTEK IVAN (CASERTANA) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. MATERA ANTONIO (SORRENTO) per avere, al 57° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dalla panchina, protestava platealmente e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (calciatore di riserva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)






