Giudice sportivo le decisioni relative alla 35ª giornata di campionato
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 5, 6 e 7 Aprile 2026, ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, si riportano di seguito.
SOCIETÀ
AMMENDA € 400,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 6256 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto: 1. dal 32° al 36° minuto del primo tempo, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro; 2. dal 76° all’80° minuto della gara, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 MAGGIO 2026
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, posto davanti alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi per circa un minuto, proferendo parole irrispettose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato; B) per avere, al termine della gara, reiterato il predetto comportamento, in quanto impediva nuovamente alla Quaterna Arbitrale di rientrare negli spogliatoi per circa due minuti, pronunciando altresì nei confronti dell’Arbitro ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la gravità della condotta tenuta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO) A) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, in occasione di una revisione FVS: 1. tentava di avvicinarsi alla postazione FVS, oltrepassando l’area tecnica per assistere alla visione delle immagini; 2. richiamato dal Collaboratore della Procura Federale e invitato ad allontanarsi, protestava veementemente nei suoi confronti, assumendo un atteggiamento provocatorio; B) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, nonostante fosse stato già richiamato dall’Arbitro in occasione della revisione FVS e successivamente e ripetutamente dal IV Ufficiale, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente e contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta sub A) posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOLINA JUAN IGNACIO (SALERNITANA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante la fase di riscaldamento, mentre si trovava all’esterno del terreno di gioco, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR.)
PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (CATANIA)
PALMIERI RICCARDO (COSENZA)
ACHIK ISMAIL (SALERNITANA)
TASCONE MATTIA (SALERNITANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BELLODI GABRIELE (AZ PICERNO)
DI NOIA GIOVANNI (CATANIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)
FRANCO DANIELE (AZ PICERNO)
FLORENZI ALDO (COSENZA)
ROMEO FEDERICO (FOGGIA)
LONGO SALVATORE (MONOPOLI)
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)
MOGENTALE TOBIA (TEAM ALTAMURA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)






