Giudice sportivo, nessun provvedimento per il Potenza
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 maggio 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:.
AMMENDA € 2.000,00 SALERNITANA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Inferiore (circa il 30% dei 3593 presenti), intonato al 95° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per dieci volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato: 1. da parte di quelli posizionati nel Settore Distinti Inferiore, al 69° minuto della gara, sul terreno di gioco, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze; 2. da parte di quelli posizionati nel Settore Tribuna Rossa Sud Inferiore, ai minuti 88, 90 e 93 della gara, sul terreno di gioco, tre bottigliette di acqua semipiene, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00 CAMPOBASSO
Per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, esposto, per circa due minuti, uno striscione di circa 20 metri per 1 metro, non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., supplemento r. proc fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA MUSSO ROBERTO (CITTADELLA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) MANDORLINI ANDREA (RAVENNA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DADINA LORENZO (RAVENNA) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRAZIANO (CASARANO) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
MARTINO PIETRO (CASERTANA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, dopo essere stato sostituito, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della squadra arbitrale in quanto, a gioco fermo, abbandonava l’area tecnica e protestava platealmente e con veemenza proferendo parole irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PROIETTO FRANCESCO (PIANESE) per aver tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, al termine della gara ma ancora sul terreno di gioco, si avvicinava minacciosamente all’Arbitro e protestava platealmente proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VERSIENTI LEANDRO (CASARANO)
MANDORLINI MATTEO (RAVENNA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
TOSCANO MARCO (CASERTANA)
METLIKA ANTONIO (LECCO)
BERTINI MARCO (PIANESE)
DONATI GIULIO (RAVENNA)
MATINO EMMANUELE (SALERNITANA)
AMMONIZIONE (I INFR)
LOMBARI ANDREA (CAMPOBASSO)
PADULA CRISTIAN (CAMPOBASSO)
DI DIO FLAVIO (CASARANO)
GIRELLI STEFANO (CASERTANA)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
VANO MICHELE (CASERTANA)
ANASTASIA EMANUELE (CITTADELLA)
CASTELLI DAVIDE (CITTADELLA)
RABBI SIMONE (CITTADELLA)
VITA ALESSIO (CITTADELLA)
MALLAMO ANDREA (LECCO)
VOLTAN DAVIDE (LECCO)
ERCOLANI LUCA (PIANESE)
MASETTI LORENZO (PIANESE)
BURA RAUL ALESSANDRO (POTENZA)
BANI CRISTIANO (RAVENNA)
ALESSANDRO (RAVENNA)
AURILETTO SIMONE (RENATE)
FERRARI FRANCO (SALERNITANA)






