Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / salernitana / News
Serie A, giudice Sportivo: lo Spezia perde Nzola, ammenda per la SalernitanaTUTTO mercato WEB
martedì 21 marzo 2023, 19:30News
di Lorenzo Portanova
per Tuttosalernitana.com

Serie A, giudice Sportivo: lo Spezia perde Nzola, ammenda per la Salernitana


Il giudice sportivo della Serie A, dopo la ventisettesima giornata di campionato, ha squalificato per due giornate Danilo D'Ambrosio dell'Inter con un'ammenda di 5000€; una giornata di stop, con ammonizione e ammenda da 10.000€ a Leandro Paredes (Juventus); una giornata e 15.000 euro di ammenda invece per Adam Marusic (Lazio); una giornata a Roger Ibanez (Roma), squalificato dopo l'espulsione ricevuta per doppia ammonizione; una giornata, con ammenda da 10.000 euro Bryan Cristante (Roma). Il giudice sportivo ha inoltre dato un turno di stop a Diego Coppola dell'Hellas Verona, Armando Izzo e Matteo Pessina del Monza, Youssef Maleh e Samuel Umtiti del Lecce, Gianluca Mancini della Roma, Becao, Walace e Nehuen Perez dell'Udinese, Bram Nuytinck della Sampdoria, Mbala Nzola dello Spezia e Adrien Rabiot della Juventus.

Per quanto riguarda le società:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, diversi petardi e fumogeni e alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.