Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomoempolifiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromatorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloternanaturris
Altri canali euro 2024serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / serie b / Serie B
Serie B, il Giudice Sportivo: in 15 fermati per un turno. Ben tre sono del CatanzaroTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
lunedì 26 febbraio 2024, 12:58Serie B
di Tommaso Maschio

Serie B, il Giudice Sportivo: in 15 fermati per un turno. Ben tre sono del Catanzaro

Il Giudice Sportivo, in base alle risultanze della settima giornata di ritorno di Serie B, ha fermato per un turno 15 calciatori. Si tratta di Iva Gelasvili e Salvatore Elia dello Spezia, Leonardo Sernicola e Michele Castagnetti della Cremonese, Tommaso Biasci, Davide Veroli e Stefano Scognamillo del Catanzaro, Matteo Cotali del Modena, Nahuel Estevez del Parma, Alessandro Fontanarosa del Cosenza, Marius Marin del Pisa, Fabrizio Paghera del Brescia, Petar Stojanovic della Sampdoria e Francesco Zampano del Venezia.

Un turno di stop anche per il tecnico dell’Ascoli Fabrizio Castori “ per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.


Per quanto riguarda le società invece:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Modena, Reggiana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".