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Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Illanes e Prisco

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Illanes e Prisco TUTTOmercatoWEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 12:40Serie B
Seimila euro di multa al Palermo, quattromila per Avellino e Modena e tremila per l'Arezzo le sanzioni alle società cadette

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato , ha fermato due giocatori entrambi per un turno: si tratta di Julian Illanes dell’Arezzo “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete” e di Antonio Prisco del Benevento “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”. Squalificati inoltre per una gara due collaboratori tecnici come Massimo Mutarelli della Sampdoria e Riccardo Saponara del Modena.

Queste le ammende per i club

Per quanto riguarda le società invece nel comunicato del Giudice sportivo si legge: “premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata i sostenitori delle Società Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Juve Stabia e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MODENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa quattro minuti. Ammenda di

€ 4.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di vetro e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. AREZZO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.

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