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Giudice Sportivo: 4000 euro di multa al Foggia, ammende per altri tre clubTUTTO mercato WEB
© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com
lunedì 29 maggio 2023, 10:10Altre news
di Matteo Ferri
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: 4000 euro di multa al Foggia, ammende per altri tre club

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27 MAGGIO 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare di andata del secondo turno della Fase Play Off Nazionale i sostenitori delle Società Crotone, Foggia, Pescara, Pordenone, L.R. Vicenza, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenza dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA
€ 4000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, durante la fase di riscaldamento, un fumogeno sul terreno di gioco e, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato, dalla Curva Sud, al 9° minuto del secondo tempo, due confezioni di Caffè Borghetti sul terreno di gioco;
3. nell’avere lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, dalla Curva Sud, 2 contenitori di bengala in precedenza accesi e consumati e cinque bengala sul terreno di gioco;
4. nell’avere lanciato dal Settore Distinti, al 48° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua semipiena senza tappo;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord intonato, al 35° minuto del secondo tempo, per cinque volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 LECCO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, all’84° minuto della gara, in occasione del calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria, due bicchieri semipieni sul terreno di
gioco;
2. nell’aver lanciato, al termine della gara, un bicchiere semipieno sul terreno di gioco, che colpiva di rimbalzo il polpaccio dell’Arbitro mentre stava imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed.).

€ 1000 PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, prima dell’inizio della gara quattro petardi e tre fumogeni e, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).

€ 150 CROTONE
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, e divelto all'interno del Settore Ospiti, un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).