
Giudice Sportivo, 1o turno playoff: un turno di stop per Signorini e Berra
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 4 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Primo Turno Play Off del girone i sostenitori delle Società AREZZO, CATANIA, GIANA ERMINIO, PIANESE, POTENZA, TRENTO e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA' AMMENDA € 700,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per tre volte, nei confronti della città di altra squadra avversaria;
2. al 19° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per tre volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra;
3. al 24° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, durante la gara, per circa un minuto, uno striscione diviso su tre livelli di circa 10 metri non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, esposto:
1. al 59° minuto del secondo tempo, per un minuto, uno striscione di circa 20 metri, non autorizzato;
2. al 59° minuto del secondo tempo, per circa un minuto, uno striscione di circa 20 metri non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere i suoi sostenitori (circa una cinquantina) entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
BENEVENTO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 60%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 16° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 78° al 91° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri non autorizzato; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori del Benevento si dirigevano nei pressi della Curva Sud occupata dai propri tifosi, un fumogeno sul terreno di gioco, nelle pertinenze dell’area di rigore, senza provocare conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e il fatto che le condotte sub B) e C) sono state rivolte nei confronti della Società supportata dai tifosi autori delle medesime (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TRENTO
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, esposto, al 2° minuto del primo tempo, per circa cinque minuti, uno striscione diviso su due livelli di circa 7 metri non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mayer, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, due bicchieri sul terreno di gioco, senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
per avere, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva in quanto, tratteneva l’avversario per la maglia impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.







