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Alessandria, irregolarità amministrative: ammenda di 5.500 euro per il clubTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
sabato 24 febbraio 2024, 11:00Girone A
di Valeria Debbia
per Tuttoc.com

Alessandria, irregolarità amministrative: ammenda di 5.500 euro per il club

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 565 pf 23-24 adottato nei confronti della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Enea Benedetto, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della società dal 23/11/2023, il quale violava i doveri di lealtà, probità e correttezza, non depositando, entro il termine del 30 novembre 2023, la documentazione relativa a:
1) la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. III) unitamente alla seguente documentazione: - note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a); - relazione contente il giudizio della società di revisione di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. b); - verbale di approvazione, di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. c);
2) l’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VI);
3) l’indicatore di Indebitamento calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VII);
4) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui all’art. 85, lett. C), par. VIII). Nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo Maria Cutrupi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.;

> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.