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Carrarese, violazioni protocollo Covid: ammenda al club e al medico sociale OppicelliTUTTO mercato WEB
venerdì 7 maggio 2021, 20:19Serie C
di Luca Bargellini

Carrarese, violazioni protocollo Covid: ammenda al club e al medico sociale Oppicelli

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio OPPICELLI, Marco PIOLANTI e Giampaolo POLETTI, e della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO OPPICELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 20 giorni dal precedente del 01/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di due giocatori in data 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito il 30/10/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 27/10/20;

GIACOMO POLETTI, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l, e MARCO PIOLANTI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/09/2020 a distanza di 20 giorni dal precedente del 01/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di due giocatori in data 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito il 30/10/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 27/10/20;


CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n. 78/A dell’1/9/2020;

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio OPPICELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L., e dai Sig.ri Marco PIOLANTI e Giampaolo POLETTI;
> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Fabio OPPICELLI, di € 395,00 (trecentonovantacinque) di ammenda per il Sig. Marco PIOLANTI, di € 395,00 (trecentonovantacinque) di ammenda per il Sig. Giampaolo POLETTI, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.;
> si rende noto l’accordo come sopra menzionato.