Il Trapani e Antonini ricorrono contro FIGC, PF FIGC e Procura Generale dello Sport: la nota
Che sarebbe iniziata una vera e propria battaglia legale, è cosa nota, lo aveva annunciato già il presidente Valerio Antonini, e adesso è reso noto che proprio lo stesso imprenditore, insieme al Trapani, a Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione, è ricorso contro FIGC, PF FIGC e Procura Generale dello Sport.
Di seguito, il dispositivo integrale:
"Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Salvatore Castiglione in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. Valerio Antonini e Vito Giacalone, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. Salvatore Castiglione, la sanzione dell’inibizione di mesi 12; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
La vicenda trae origine dal deferimento, con atto Prot. n. 12127/345pf25-26/GC/gb del 6 novembre 2025, spiccato dal Procuratore Federale FIGC nei confronti della Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., del sig. Valerio Antonini, all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società, dei sigg Vito Giacalone e Andrea Oddo, all'epoca dei fatti procuratori della medesima, del sig. Salvatore Castiglione, all'epoca dei fatti Sindaco unico, tutti per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. a), CGS, in ordine ai mancati pagamenti, entro il termine del 16 ottobre 2025, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati.
I suddetti ricorrenti, Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma in parte qua della decisione impugnata:
- in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, ex art. 57, comma II, lett. d), CGS CONI, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata in parte qua e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026) fino alla definizione del presente giudizio, con conseguente restituzione provvisoria, nelle more dello stesso, dei 3 punti di penalizzazione in classifica comminati alla F.C. Trapani 1905 S.r.l. relativamente alla violazione di cui alla predetta lettera 2b) + recidiva ex art. 18, comma 2, CGS;
- in via principale, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026) e, per l'effetto, di essere prosciolti dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte con riguardo alle violazioni di cui alla predetta lettera 2b) + recidiva ex art. 18, comma 2, CGS, con conseguente annullamento integrale della relativa sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 per la Società, e proporzionale riduzione della sanzione dell’inibizione e dell’ammenda in favore dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione, in proprio, nei termini che saranno ritenuti di giustizia;
- in via subordinata, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025-2026, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026) e, per l'effetto, di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare in parte qua e con rinvio la decisione della CFA n. 0093/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0104/CFA/2025-2026 e 0105/CFA/2025- 20256, pubblicata e comunicata in data 2 marzo 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026), con rilevazione ed indicazione dei principi di diritto da applicare".
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