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Serie C, le decisioni del giudice sportivo: ammende per dieci club, un turno a Lopez

Serie C, le decisioni del giudice sportivo: ammende per dieci club, un turno a Lopez TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
lunedì 17 aprile 2023, 21:49Serie C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 17 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano.

GARE DEL 15 E 16 APRILE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso della 18^ giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PESCARA, REGGIANA, RIMINI, TRIESTINA, e VIRTUS ENTELLA, e hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA

€ 2000 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, prima dell’inizio della gara e precisamente all’arrivo del pullman della Squadra dell’Avellino, all’ingresso del cancello presidiato dalle Forze dell’Ordine: A) attinto il pullman con numerosi sputi sulle vetrate e pugni sulla fiancata destra dello stesso; B) lanciato, mentre il pullman faceva manovra per entrare nel parcheggio dello stadio quattro fumogeni verso lo stesso e verso le persone designate all’ingresso del cancello, senza colpire alcuno; C) fatto esplodere, nella medesima circostanza di cui al punto B) un petardo di elevato rumore, senza colpire alcuno; D) lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, una bottiglietta semipiena di acqua, nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)

€ 1500 SIENA A) per avere circa ¾ dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Sud (nel numero complessivo di quarantatré) intonato cori oltraggiosi e blasfemi alla fine del primo tempo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi, a fine gara con le squadre ancora sul terreno di gioco, da un suo sostenitore presente nel Settore Distinti Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nel posizionarsi sulla sommità della recinzione, nello scavalcare la stessa e nell'invadere il recinto di gioco, venendo quindi allontanato dalle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, cinque bottigliette di caffè Borghetti vuote. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 300 MANTOVA per avere, circa il 90% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est Ospiti (numero totale presenti duecentotrentacinque), al 37° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e blasfemi ripetuti per sei volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per avere la quasi totalità (85% circa) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (nel numero complessivo di 186), intonato, al 37° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 CARRARESE per avere i suoi sostenitori intonato al 10° ed al 15° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 200 PADOVA per avere, circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est (numero totale presenti 1418) intonato, al 19° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 200 RIMINI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 40° minuto del secondo tempo, divelto, all'interno della Tribuna del Settore Ospiti, un seggiolino. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 150 FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato, all'interno del Settore Ospiti, un seggiolino. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 100 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan (circa 200 sui totali 2289) intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° minuto della gara per tre volte e al 68° minuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

DEL MORGINE FRANCESCO (SANGIULIANO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

STALTERI MASSIMO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

MUGNAINI MAURO (S. DONATO TAVARNELLE) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una loro decisione pronunciando al loro indirizzo frasi offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. a.a. n.1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOTTONI EMANUELE (SANGIULIANO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LOPEZ GIOVANNI (VITERBESE) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

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