
Serie C, il Giudice Sportivo: 4 turni per Quaini del Catania. Tre fermati in casa Vis Pesaro
Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno dei play off andato in scena ieri, ha usato la mano pesante nei confronti di Alessandro Quaini del Catania fermato per ben quattro turni “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. IV Ufficiale)”.
Stop di un turno invece per Nicola Bizzotto e Bruno Valenti (Monopoli), Armando Anastasio (Catania), Antonio Cioffi (Rimini), Alvin Obinna Okoro, Luca Paganini e Manuel Pucciarelli (Vis Pesaro).
Queste in fine le multe per le società:
AMMENDA € 1.200,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 1°, 4°, 25°, 33°e al 43° minuto del primo tempo, al 6° e al 28° minuto del secondo tempo, trentatré fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 12°, 14°, 27°, 33° e al 42° minuto del primo tempo, al 6° e al 21° minuto del secondo tempo, otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 45° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12°, 14° e al 35° minuto del primo tempo e al 17° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque petardi di alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 167/642 commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11°, al 44°, al 45° e al 48° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, esposto, al 3° minuto del primo tempo per circa tre minuti, uno striscione non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 15° e al 16° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco, così ritardando la ripresa del gioco, per circa un minuto; 2. al 33° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere (tre dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale Ospiti), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Stop di un turno invece per Nicola Bizzotto e Bruno Valenti (Monopoli), Armando Anastasio (Catania), Antonio Cioffi (Rimini), Alvin Obinna Okoro, Luca Paganini e Manuel Pucciarelli (Vis Pesaro).
Queste in fine le multe per le società:
AMMENDA € 1.200,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 1°, 4°, 25°, 33°e al 43° minuto del primo tempo, al 6° e al 28° minuto del secondo tempo, trentatré fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 12°, 14°, 27°, 33° e al 42° minuto del primo tempo, al 6° e al 21° minuto del secondo tempo, otto fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 45° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12°, 14° e al 35° minuto del primo tempo e al 17° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque petardi di alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti 167/642 commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11°, al 44°, al 45° e al 48° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, esposto, al 3° minuto del primo tempo per circa tre minuti, uno striscione non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 15° e al 16° minuto del primo tempo, tre fumogeni sul terreno di gioco, così ritardando la ripresa del gioco, per circa un minuto; 2. al 33° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’avere (tre dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale Ospiti), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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