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Anche il Tar sbatte la porta alla Casertana, è definitivo addio ai proTUTTO mercato WEB
Tar Lazio
giovedì 5 agosto 2021, 20:00News
di Antonio Papale
per Tuttocasertana.it

Anche il Tar sbatte la porta alla Casertana, è definitivo addio ai pro

Nella mattinata di giovedì, presso il Tar del Lazio, c'è stata la discussione del ricorso della Casertana avverso la mancata iscrizione al campionato. Discussione durata un paio di ore, ma con la sentenza che non ha cambiato ciò che aveva stabilito la giustizia sportiva, cioè che i rossoblù perdono i pro dopo otto anni esatti. Da capire ora il futuro, di certo ci sarà lo svincolo dei tesserati.

Di seguito il dispositivo del Tar:

Pubblicato il 05/08/2021 N. 04349/2021

REG.PROV.CAU. N. 07998/2021

REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 7998 del 2021, proposto da Società Casertana F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Pietro Cerro e Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro Collegio di Garanzia dello Sport – C.O.N.I, Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C, Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti Consiglio Federale della F.I.G.C, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Società Sportiva Dilettantistica A R.L. Latina Calcio, Latina Calcio Ssd A R.L., Lucchese 1905 S.r.l., Mattia Matese non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport emanata in data 29 luglio 2021, n. 57, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso i provvedimenti di non ammissione al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022, nonché per l'annullamento dei medesimi provvedimenti di non ammissione al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022 e, in particolare, del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 14/A del 16 luglio 2021, con il quale è stata negata la concessione alla ricorrente della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente mancata ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziali, ivi compreso il C.U. n. 253 emanato in data 21 maggio 2021 dalla FI.G.C. (contenente le norme per l'ammissione ai Campionati di Lega Pro, nonché la previsione di un termine irragionevolmente anticipato al 28 giugno 2021 per tutti gli adempimenti, pur in pendenza di un procedimento amministrativo che si sarebbe concluso solo con la decisione del Consiglio Federale in data 15 luglio 2021, previo ulteriore parere delle Commissioni Tecniche in data 14 luglio 2021), nonché per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022; nonché di tutti gli atti, anteriori e conseguenti, ad essi comunque connessi; e in via subordinata per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021-2022; e comunque per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie C in generale (mantenendo il relativo titolo sportivo per la Serie C), anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52 delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

nonché per l'accertamento del titolo/diritto a mantenere in essere i contratti di lavoro sportivo stipulati con i calciatori con la stessa tesserati, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 110 delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la risoluzione dei contratti dei calciatori tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

nonché per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. del diritto della ricorrente al rilascio della Licenza nazionale ed alla conseguente ammissione al Campionato di serie C, 2021/2022 nonché per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio (in caso di rigetto delle richieste cautelari), comunque non inferiore a venti milioni di euro (considerati il valore del c.d. “patrimonio-calciatori”, non inferiore a dieci milioni di euro, nonché il valore del titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie C, non inferiore a dieci milioni di euro).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto:

- che

- nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio

- non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI;

- che va condivisa la rigorosa interpretazione, recata dai provvedimenti impugnati, delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 circa la necessaria sussistenza, a tale data, dei prescritti requisiti in capo alle società calcistiche, prescrizione adeguatamente giustificata, sul piano logico, dalla necessità di garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni, unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse;

- che, in punto di fatto, è incontroverso che, alla data del 28 giugno 2021, la posizione della società ricorrente non era conforme a quanto richiesto per l’ammissione in parola, con particolare riguardo – di per sé esaustivo – alla mancanza di un’idonea fideiussione; - che, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta tutela cautelare, neppure nelle forme prospettate in via subordinata, atteso che, in questa sede, va verificata, esclusivamente, la legittimità degli atti con cui è stata negata l’ammissione al campionato di serie C, con tutti gli effetti che, naturalmente ed invariabilmente, discendono dal provvedimento di diniego;

Ritenuto, in conclusione, che va rigettata l’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M. Rigetta l’istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 agosto 2021.

Il Presidente Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO