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Spallone a BN: "Saranno di grande interesse le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato in relazione ai limiti dell'autonomia della giustizia sportiva"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
sabato 1 aprile 2023, 08:00Primo piano
di Matteo Barile
per Bianconeranews.it

Spallone a BN: "Saranno di grande interesse le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato in relazione ai limiti dell'autonomia della giustizia sportiva"

Finalmente torna il calcio giocato. La Serie A torna protagonista in questo fine settimana e una delle squadra, che ravviva il 28° turno del campionato corrente è la Juventus. L'attesa della partita contro l'Hellas Verona è, però, contrassegnata da un'attualità, fatta di questioni squisitamente giudiziarie. A tenere banco è soprattutto il caso relativo alle plusvalenze fittizie, che ha condannato i bianconeri alla penalizzazione di quindici punti in classifica. Questa sentenza, pronunciata dalla Corte d'Appello della FIGC, verrà ridiscussa il prossimo 19 aprile, che stabilirà la bontà del ricorso, avanzato dalla Vecchia Signora. Le possibilità che la penalizzazione possa essere annullata ci sono. Tuttavia, bisogna fare i conti con i principi di etica della Giustizia Sportiva, la quale potrebbe rischiare di ridurre le opportunità di annullamento del provvedimento emesso. Questo è quanto emerge una decisione della Corte Federale nella stagione 2021-2022, presieduta dal giudice Torsello e su cui ci illumina l'avvocato Giorgio Spallone, che ha portato alla luce il predetto atto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter (VEDI SOTTO). Il legale torna a parlare in ESCLUSIVA a Bianconera News per approfondire ulteriori aspetti in merito alla vicenda giudiziaria . Di seguito, proponiamo il contenuto integrale dell'intervista.

All'interno della massima della Corte Disciplinare d’Appello F.I.G.C., in tema di Giudizio e Responsabilità disciplinare, da Lei pubblicato sul suo profilo Twitter, emerge il concetto di "cd. business judgment rule". Ci può spiegare cos'è?

"È una regola di matrice statunitense che sancisce il principio di insindacabilità nel merito delle scelte di gestione assunte dagli amministratori di una società nell’espletamento del loro incarico. L’operatività di questa regola è stata riaffermata nel nostro ordinamento statuale da una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25056 del 9 novembre 2020, secondo cui non può esserne riconosciuta la responsabilità civile qualora l’amministratore, nell’assumere tali decisioni, abbia comunque utilizzato la diligenza necessaria ad assumerle, senza omettere “quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità” e necessarie ad apprezzare “preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”. Nella decisione della CFA del 19 agosto 2021 che ho richiamato, questa regola viene posta quale premessa all’illustrazione del ben diverso criterio cui deve attenersi la giustizia sportiva per l’accertamento e la sanzione delle violazioni in materia gestionali. Criterio che ha, invece, quale unico ed esclusivo principio di riferimento, il rispetto del fair play, insito nell’ordinamento sportivo, che culmina sempre nei doveri di lealtà, probità e correttezza, previsti dall’art. 4 del CGS FIGC. Questa impostazione è la medesima che ha informato la decisione della stessa CFA a Sezioni Unite n. 63 del 30 gennaio 2023 al termine del giudizio di revocazione; decisione già sottoposta al sindacato di legittimità del Collegio di Garanza dello Sport presso il CONI".

Quanta incidenza riveste una sentenza precedentemente emanata su di un atto processuale sportivo successivo?

"Come in ogni ordinamento giudiziario, i precedenti, soprattutto se molteplici e conformi, costituiscono un orientamento giurisprudenziale che, comunque, non è vincolante. Peraltro, in questo caso ci riferiamo a decisioni rese dal giudice d’appello, che valuta il merito delle questioni. Il compito di dettare l’orientamento uniforme di applicazione delle norme spetta, invece, al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che sta all’ordinamento sportivo, esattamente come la Corte di Cassazione sta all’ordinamento statuale".

Nel documento si fa riferimento alla "lex specialis" costituente l'ordinamento sportivo, secondo cui un giudice di un processo di tale matrice è chiamato ad esprimersi. In quali principi legali si materializza questa "lex specialis" sportiva in materia di gestione finanziaria di una società? È la stessa su cui è stata fondata l'accusa nei confronti della Juventus?

"Nel principio della più assoluta e totale autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto ai principi informatori degli ordinamenti giuridici generali, dettati dalle leggi dello stato. Ritengo questa concezione estrema dell’autonomia dell’ordinamento sportivo non condivisibile e foriera di valutazioni censurabili in sede di legittimità, dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Peraltro, un pronunciamento in senso restrittivo di questo approccio lo si è già avuto nella motivazione della recente ordinanza del TAR Lazio in tema di accesso ad atti interni al procedimento sportivo, di cui era stata reiteratamente negata l’ostensione alle difese degli incolpati. Come detto, il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, nei termini assoluti da me sottoposti a critica, è lo stesso del processo e della decisione conclusiva del giudizio di revocazione, che ha coinvolto Juventus F.C.". 

Il precedente in questione vede emergere una componente etica nella decisione emessa dalla I Sezione della CFA, presieduta dal Dott. Torsello. La delibera, da Lei pubblicata, può fare giurisprudenza anche nel caso delle plusvalenze fittizie, in cui è coinvolta la Juventus o parliamo di due vicende distinte nella sostanza e nelle conclusioni?

"Il principio enunciato è il medesimo, da qui il motivo della mia pubblicazione in ragione dalla sua particolare attualità e interesse da parte della pubblica opinione. Quanto al fare giurisprudenza, vale quanto ho già detto, fermo restando che il giudizio superiore e dirimente dal profilo della contestata violazione nell’applicazione della normativa sportiva spetta esclusivamente al Collegio di Garanzia, organo statutariamente deputato. Che, infatti, tale giudizio è stato chiamato a rendere". 

Il Consiglio di Stato deve ancora esprimersi sulla messa a disposizione della "Carta Covisoc 10940" all'indirizzo dei legali della Juventus. Può costituire un'"arma", utile all'annullamento del processo e, dunque, della sentenza di penalizzazione?

"Il Consiglio di Stato deve esprimersi sull’impugnazione da parte della FIGC sull’ordinanza del TAR del Lazio che ha disposto l’ostensione, cioè a dire: la consegna ai difensori di alcuni dirigenti, coinvolti nell’iter del procedimento sportivo del documento dapprima negato. La consegna è già avvenuta, per cui la decisione non produrrà alcune effetto concreto. Saranno invece di grande interesse le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato in relazione al più ampio tema in discussione, che è esattamente quello dei limiti dell’autonomia dell’ordinamento e della giustizia sportiva nel più ampio contesto dei diritti e dei principi costituzionalmente sanciti, che nessuna lex specialis può derogare. Questa, in ipotesi, potrebbe essere la vera svolta giurisprudenziale, che andrebbe ad incidere indelebilmente sugli orientamenti futuri degli organi di giustizia sportiva. Quanto alla Sua ultima domanda, gli unici soggett, titolati a risponderLe, sono solo ed esclusivamente i difensori di Juventus F.C.".