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Nuovo Stadio Milan a San Donato: il TAR rigetta il primo ricorso dei dissidenti
venerdì 21 giugno 2024, 17:10News
di Enrico Ferrazzi
per Milannews.it

Nuovo Stadio Milan a San Donato: il TAR rigetta il primo ricorso dei dissidenti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha rigettato il ricorso presentato da 13 dissidenti contro il nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese. Ecco il testo completo dell'ordinanza del TAR: 

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 634 del 2024, proposto da Giuseppe Bagnato, Giorgio Bianchini, Giuliana Carraro, Innocente Curci, Massimo De Marco, Marco Ferrari, Tiziana Teresa Galvanini, Milli Legatti, Riccardo Enzo Roberto Mancioli, Anna Nardi, Cristina Pinardi, Fabio Arturo Songa e Diego Vicinanza, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuditta Carullo, Ilaria Battistini e Gherardo Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Ilaria Battistini in Milano, via Montebello, 24;

contro

Comune di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami e Silvia Cazzaniga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Carlo Cerami in Milano, Galleria San Babila, 4/A;

nei confronti

SportLifecity S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Vanetti e Luca Andrea Frignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Verdi, 4;

Asio S.r.l., Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione della Giunta Comunale di San Donato Milanese n. 15 del 24/01/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024 avente ad oggetto: “proposta iniziale di variante urbanistica per realizzazione di intervento di trasformazione urbanistica di carattere sportivo (Stadio AC Milan) con rilevanza sovracomunale - valutazione favorevole alla percorribilità”;
- del Piano Attuativo (Programma Integrato di Intervento) approvato dall'Amministrazione Comunale, finalizzato a consentire la realizzazione di un progetto insediativo a carattere sportivo con la localizzazione di una Arena Sportiva (nuovo stadio A.C. Milan) della capienza di 70.000 posti circa e strutture annesse e complementari che, per caratteristiche, esigenze e finalità specifiche, oltre a costituire intervento di rilevanza sovracomunale, comporta variante anche allo strumento generale di Governo del Territorio (P.G.T.) e prevede rilevanti opere ed infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, citato nella delibera di Giunta n. 15 del 24/01/2024 e pubblicata in data 25 gennaio 2024, ignoti atti ed estremi;
- del Documento tecnico di analisi preliminare ai fini della verifica della percorribilità della proposta All. 1 alla DG 15/2024;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche allo stato ignoto,
NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'OSTENSIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI
- istanza di proposta di variante presentata da SportLifeCity S.r.l. in data 28.09.2023 (prot. 39903/2023), nonché di tutti i relativi allegati allo stato non conosciuti;
- procura del Consorzio a SportLifeCity menzionata nella lettera del 04.01.2024, nota alla scrivente difesa in quanto citata nel Documento tecnico di analisi preliminare ai fini della verifica della percorribilità della proposta All.1 alla DG 15/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese e di SportLifecity S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Gli esponenti sono residenti nel Comune di San Donato Milanese (MI) e con il ricorso in epigrafe hanno impugnato gli atti inerenti una variante urbanistica di carattere sportivo ed un piano attuativo per la realizzazione di una nuova struttura sportiva, vale a dire lo stadio dell’A.C. Milan.
Nel ricorso è contenuta una domanda di ostensione di una serie di documenti relativi al citato intervento.
Si sono costituiti sia il Comune sia la società proponente il piano di intervento, vale a dire SportLifeCity Srl.
L’udienza camerale per la trattazione della domanda di accesso era fissata per il 4 giugno 2024 ed in seguito rinviata al 18 giugno 2024, a fronte della produzione documentale effettuata dalla controinteressata.
Alla citata udienza del 18.6.2024 la causa era discussa e spedita in decisione, ovviamente limitatamente all’istanza di accesso in corso di giudizio.

2. Il Comune intimato, nei propri atti difensivi, ha affermato più volte di avere già messo a disposizione di taluni dei ricorrenti la documentazione da essi richiesta in questa sede (cfr. i documenti da 5 a 11 del resistente); tuttavia, trattandosi di una documentazione molto copiosa, l’Amministrazione ha predisposto un apposito “Link” al quale accedere per la lettura dei documenti e dei loro allegati.
Tale “Link” è inserito nelle memorie difensive del Comune, da ultimo quella depositata in vista dell’udienza del 18.6.2024.
La società controinteressata, dal canto suo, con nota del 3.6.2024 ha depositato anch’essa in giudizio una serie di documenti, fra cui la procura del 30.5.2017 rilasciata a suo favore da Asio Srl.
Nonostante ciò, il difensore degli esponenti non si è reputato soddisfatto ed anche nel corso dell’udienza del 18.6.2024 ha insistito per la condanna del Comune al rilascio del documento costituito dalla procura del Consorzio a SportCityLife menzionata negli atti di causa (cfr. in particolare i documenti n. 6 e n. 7 dei ricorrenti), “con evidenza dell’allegazione della stessa all’istanza” (così testualmente nelle conclusioni della memoria dei ricorrenti del 12.6.2024).
Alla medesima udienza il difensore del Comune ha dichiarato che tutta la documentazione richiesta è stata prodotta o comunque resa disponibile sul sito dell’Amministrazione e che non esiste alcun documento recante l’asserita evidenziazione dell’allegazione della procura a favore di SportCityLife all’istanza, come chiesto invece dagli esponenti.
A tale proposito si ricordi che l’istanza di accesso documentale ha per oggetto esclusivamente documenti che sono in possesso dell’Amministrazione e non può in ogni caso trasformarsi in una sorta di controllo dell’operato amministrativo né può costringere l’Amministrazione stessa a formare nuovi atti (cfr. l’art. 22 comma 4 della legge n. 241 del 1990 ed anche il successivo art. 24 comma 3 della stessa legge).
In giurisprudenza si veda, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 8359 del 2010.
Di conseguenza, reputa il Collegio che l’istanza di accesso documentale sia stata soddisfatta e che non sia stata offerta alcuna prova dell’esistenza di altri documenti che sarebbero stati invece indebitamente sottratti all’accesso.
In conclusione, gli esponenti non hanno più interesse alla decisione sulla loro istanza di accesso e ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalle parti intimate con riguardo alla citata istanza.

3. Le spese della presente fase saranno liquidate con la decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) dichiara improcedibile l’istanza di accesso contenuta nel ricorso in epigrafe.

Spese al definitivo.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere".