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Serie C, giudice sportivo dopo le gare di ritorno dei playout: 2 turni per 3. Stangata Pro SestoTUTTO mercato WEB
© foto di Jacopo Duranti
mercoledì 18 maggio 2022, 13:19Serie C
di Claudia Marrone

Serie C, giudice sportivo dopo le gare di ritorno dei playout: 2 turni per 3. Stangata Pro Sesto

Archiviate le gare di ritorno dei playout di Serie C (che hanno decretato le retrocessioni in D di Giana Erminio, Seregno, Fermana, Pistoiese e Paganese), ecco le decisioni del giudice sportivo.
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 17 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 14 e 15 MAGGIO 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'
AMMENDA

€ 5000 PRO SESTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 - nell’avere, dopo circa 15 minuti dal fischio finale, intorno alle ore 19:50, circa cinquanta tifosi presenti nella Curva Vito Porro loro riservata (denominato "Tribuna
2" nel piano di mantenimento della sicurezza) tentato un contatto con i supporters avversari, dopo essersi allontanati dal settore sopra indicato;
2 – nell’avere, nell’occasione, dopo essere stati respinti dalle Forze dell’Ordine, lanciato verso queste ultime una serratura in ferro con relativa asta e copertura, nonché un bidone dell'immondizia;
3 – nell’avere con il loro comportamento provocato una contusione a un piede ad agente di Polizia e la rottura di due scudi in dotazione alle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, 26 e 29, lett. d), C.G.S., valutata, da una parte la gravità dei comportamenti posti in essere e, dall’altra, considerato che la Società sanzionata ha immediatamente agito, per il tramite dei Propri Dirigenti, per far cessare i
comportamenti sopra specificati (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 MAGGIO 2022 ED € 500 DI AMMENDA

PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE) per avere, al 7°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto alzatosi dalla panchina pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 MAGGIO 2022
CUSI FRANCESCO MARIA (VITERBESE) per avere, al 20°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare e irriguardosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria in quanto, alzatosi dalla panchina, entrava sul terreno di gioco per esultare in occasione della segnatura della rete e, girandosi verso i componenti della panchina avversaria, faceva un gesto offensivo nei loro confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NAPOLI RAFFAELE (PAGANESE) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antiregolamentare e gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto sgambettava quest’ultimo mentre si trovava sul campo per destinazione nel tentativo di recuperare il pallone per velocizzare la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
PANSERA ANDREA (PRO SESTO) per avere, al 34°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica entrando sul terreno di gioco e protestava nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV ufficiale).
MARTINELLI SIMONE (PRO SESTO) per avere, al 33°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI BARI VITO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva dalla propria area tecnica per dirigersi verso quella avversaria e dissentire con gesti e parole avverso l’azione posta in essere dall’Allenatore DI NAPOLI della Paganese.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
VIGLIOTTI ARCANGELO (IMOLESE) per avere, al 43°minuto del secondo tempo, tenuto gravemente antisportiva in quanto, si dirigeva verso la panchina avversaria e con forza prendeva i palloni disponibili strattonando un dirigente.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSSI MARCO (SEREGNO) per avere, al 42°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, a gioco fermo, colpiva con un colpo di avambraccio alla nuca un avversario facendolo cadere a terra e senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone.
LIA DAMIANO BIAGIO (IMOLESE) per aver tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva in quanto, dopo la segnatura di una rete della propria squadra, ha lanciato fuori dallo stadio i palloni al fine di non renderne disponibili e rallentare la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 39, comma 1 C.G.S.
CARMINATI MARCO (GIANA ERMINIO) per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, trovandosi in panchina, lo colpiva con una manata sul collo mentre l’avversario si trovava nel campo per destinazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BENEDETTI LEONARDO (IMOLESE) per aver tenuto, al 25°minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BOATENG KINGSLEY (FERMANA)
FOLPRECHT ZDENEK (PISTOIESE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

URBINATI GIANLUCA (FERMANA)
URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)
BROGNI GIORGIO (PAGANESE)
PORTANOVA DENIS (PISTOIESE)
SALA ALESSANDRO (PRO SESTO)
BIANCHIMANO ANDREA (VITERBESE)