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Giudice sportivo, nessun provvedimento per Potenza e Picerno

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Redazione
Fonte: Lega Pro
Oggi alle 20:34Primo Piano
autore Redazione
20.10.2026 20:34Primo Piano

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 19 e 20 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni che, per il girone C, di seguito si riportano.

SOCIETÀ
AMMENDA € 500,00

CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, esposto: 1. dal 1° al 3° minuto della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,5 metri non autorizzato, contestualmente al lancio di 200 rotoli circa di carta igienica, contenente una frase riferita al lancio sopra indicato e, pertanto, oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato; 2. dal 62° al 65° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1,5 metri non autorizzato contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Calcistiche; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto della gara, circa 200 (sopra in numeri) rotoli di carta igienica nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 69° minuto della gara, per circa tre minuti, uno striscione (composto da due livelli) di circa 10 metri non autorizzato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2026
PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00
ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO) per avere, al 35° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva nei suoi confronti frasi irriguardose. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata per la parte di importo di € 500 in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POLITO DANILO (COSENZA) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa ed offensiva per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

AMMONIZIONE (III INFR)
KIRWAN NIKO (POTENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
D'AURIA GIANLUCA (POTENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)
MANFREDONIA MATTEO (POTENZA)

Fonte: Lega Pro

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