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Giudice Sportivo Serie B: Berardi del Sassuolo in diffida, stangata Juve StabiaTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 18:20News
di Sarah G. Comotto
per Sassuolonews.net

Giudice Sportivo Serie B: Berardi del Sassuolo in diffida, stangata Juve Stabia

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 38esima giornata e in vista del recupero della 34esima che chiuderà il campionato di Serie B

Il Giudice sportivo al termine della 38esima giornata della Serie BKT ha squalificato sei giocatori tutti per un turno: Benedetti (Sampdoria), Blin (Palermo), Bianchetti, Johnsen e Nasti (Cremonese), Meister (Pisa). Una giornata anche al tecnico della Cremonese Stroppa. Nessuno squalificato dunque in vista dell'ultima giornata di campionato tra Sassuolo e Frosinone in programma martedì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "ammonizione (Prima sanzione); per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara". Quarta ammonizione e dunque entra in diffida Domenico Berardi tra i giocatori neroverdi mentre per Armand Laurienté è l'ottava sanzione stagionale.

Squalificato per due giornate Matteo Lovisa, ds della Juve Stabia, per "avere, al 14° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose". Squalifica fino al 30 giugno invece per il team manager Giuseppe Di Maio per "avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria tentando più volte il contatto fisico con quest'ultimo, reiterando, in più occasioni, tale comportamento fino a quando il suddetto allenatore si accingeva a salire sul pullman della propria squadra; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Un turno all'operatore sanitario Ciro Nastro della Juve Stabia per "avere, al 13° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale; infrazione rilavata da un Assistente". Un turno infine al collaboratore tecnico Emanuele Suagher (Mantova) per "avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale".

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Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cittadella, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo e poco prima dell'inizio del secondo tempo, indirizzato un fascio di lucelaser in direzione di un calciatore; per avere inoltre, al 5° ed all’11° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva, in entrambe le occasioni, l'Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; per avere infine, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato verso i componenti della panchina avversaria sputi e getti d'acqua, per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato due accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco che danneggiavano la rete di una porta, costringendo pertanto l'Arbitro a ritardare l'inizio della frazione di giuoco di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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