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Milan multato dopo la partita con il Sassuolo, neroverdi 'graziati': il comunicatoTUTTO mercato WEB
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mercoledì 25 maggio 2022, 17:12Non solo Sasol
di Redazione SN
per Sassuolonews.net

Milan multato dopo la partita con il Sassuolo, neroverdi 'graziati': il comunicato

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sfida tra Sassuolo e Milan giocata domenica scorsa al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata inerenti però alle ammende per i club, causa comportamento non regolare dei tifosi delle varie squadre. Ammende anche dal Mapei Stadium per i tifosi del Milan: "Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori di una squadra avversaria; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Inoltre: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Torino e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori".

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Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni oggetti nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato un accendino ed un bicchiere di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Poi obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori, unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida per la Salernitana. Questa invece la decisione dopo i fatti di Spezia-Napoli: "delibera di  sanzionare: la Soc. Spezia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato  “Piscina” privo di  spettatori unitamente all’ammenda di € 15.000,00, con diffida, e la Soc. Napoli con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio denominato Diego Armanda Maradona privo di spettatori (settore riconducibile al gruppo di tifoseria organizzata maggiormente rappresentato nell’ambito della tifoseria presente nel settore ospiti “Piscina”), unitamente all’ammenda di € 30.000,00, con diffida. Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri".