
Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Diana del Vicenza
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 18 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1.200,00 CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni all’interno del Settore Distinti determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità; 2. nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, due fumogeni sul recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1.000,00 CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 40° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800,00 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, al 67° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco provocando, una piccola bruciatura del tappeto sintetico; 2. nell’avere danneggiato una porta dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del tappeto sintetico, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, all’ingresso in campo delle squadre, tre bengala sul terreno di gioco provocando, la bruciatura del manto erboso sintetico; 2. nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un’asta di bandiera in plastica nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed). € 200,00 ALESSANDRIA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati agli Arbitri al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
VERCELLOTTI STEFANO (ALESSANDRIA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MAYATE MOHAMED (LEGNAGO SALUS) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CAGLIONI DARIO (PRO SESTO) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
DIANA AIMO (L.R. VICENZA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti richiami, usciva dall’area tecnica e pronunciava parole offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a. a. n. 1).







