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Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister BocchettiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 17:34Serie C
di Tommaso Maschio

Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato ha fermato per tre giornate il calciatore del Carpi Enea Pitti “per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al collo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone lontano, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”. Due invece le giornate di squalifica per Daniele Menicucci del Bra per “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, a gioco in svolgimento, lanciava un pallone in campo con il chiaro intento di interferire l’azione dei calciatori avversari. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità”. Infine un turno di stop per Alessio Guerini (Atalanta U23), Riccardo Zoia (Vis Pesaro), Nicholas Rizzo (Ascoli), Lorenzo Lombardi (Carpi), Rodrigo De Ciancio (Latina), Ferdinando Mastroianni (Pro Patria) ed Enrico Celeghin (Trapani). Sanzioni pesanti anche per tre allenatori come Salvatore Bocchetti dell’Atalanta U23, Giovanni Lopez dell’AlbinoLeffe e Roberto Stellone della Vis Pesaro. Il primo salterà le prossime tre gare, mentre gli altri due sono stati fermati per due giornate. Di seguito invece le multe alle varie società: AMMENDA € 1.200,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.). AMMENDA € 1.000,00 AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. all’82° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.). AMMENDA € 900,00 COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura 37/189 del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c., recidiva). AMMENDA € 700,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 500,00 ALBINOLEFFE per avere, i suoi sostenitori, proferito: 1. durante gli ultimi 20/25 minuti della gara, espressioni gravemente ingiuriose e oltraggiose nei confronti della Quaterna Arbitrale così determinando un clima di forte tensione; in particolare una sostenitrice proferiva ripetutamente a voce alta frasi gravemente offensive nei confronti del IV Ufficiale; 2. al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi ulteriori insulti e frasi offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale in particolare nei confronti del IV Ufficiale in quanto ultimo componente della Quaterna ad abbandonare il terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale). CARPI per avere, i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito, al termine della gara, nei confronti della Quaterna Arbitrale mentre uscivano dal terreno di gioco nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi e mentre transitavano nella zona antistante gli spogliatoi, numerose frasi offensive e gravemente minacciose nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale). L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato quattro seggiolini, posti nel Settore loro riservato; 3. danneggiato e divelto la rete di separazione del Settore Ospiti vs. altri Settori; 4. danneggiato e divelto un piattello di chiusura lucchetto del cancello Settore Ospiti che dà verso il terreno di gioco; 5. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di 37/190 risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 200,00 GIUGLIANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato dall’ultimo minuto della gara e fino al rientro delle squadre negli spogliatoi, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per dieci volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 100,00 CAVESE per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione di circa venti metri per uno non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).