Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
tmw / ascoli / Serie C
Serie C, multate nove società: mano pesante per Cosenza e TrapaniTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
ieri alle 21:04Serie C
di Daniel Uccellieri

Serie C, multate nove società: mano pesante per Cosenza e Trapani

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari relative alla 20ª giornata del campionato di Serie C, comminando una serie di ammende a carico di diversi club per episodi legati all’ordine pubblico, al comportamento dei sostenitori, a danneggiamenti e a ritardi nell’inizio delle gare. Nel dettaglio, ecco l’elenco completo delle sanzioni economiche inflitte: AMMENDA € 1.200,00 COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.). AMMENDA € 900,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. sette minuti prima l’inizio della gara, un petardo sul terreno di gioco all’altezza del dischetto del calcio di rigore, provocando danni al manto erboso; 2. al 6° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle provocate al manto erboso, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 700,00 VIS PESARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’88° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’8%) posizionati nel Settore Tribuna Coperta, al 48° minuto del primo tempo, mentre l’Arbitro si recava alla postazione FVS (ubicata contro la rete di recinzione che divide la Tribuna Coperta dal recinto di gioco), dopo essersi accalcati intorno alla predetta postazione FVS, urlato numerosi cori offensivi nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub B), rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 600,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 500,00 CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una delle porte e una mattonella dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 400,00 SIRACUSA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 40%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato: 1. al 21° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in 49/261 entrambe le circostanze; 2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 200,00 ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. divelto e danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato; 2. nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). FOGGIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% circa) posizionati nel settore Tribuna Est, intonato, al 24° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).