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Serie C, giudice sportivo per Padova-Juve U23: una giornata al bianconeri SersantiTUTTO mercato WEB
lunedì 29 novembre 2021, 16:49Serie C
di Claudia Marrone

Serie C, giudice sportivo per Padova-Juve U23: una giornata al bianconeri Sersanti

Alle porte la sfida tra Padova e Juventus U23, recupero della 14^ giornata del Girone A di Serie C, che si giocherà mercoledì. In merito, ecco la prima sentenza del Giudice Sportivo, inerente le due formazioni. Il comunicato: Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 29 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 28 NOVEMBRE 2021 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: SOCIETA' AMMENDA € 500 PADOVA per avere i suoi sostenitori utilizzato strumenti che emanavano un suono simile a quello dei fischietti arbitrali in modo continuato dal 25° al 35° minuto del primo tempo e, nel secondo tempo, al 36°, al 40°minuto e al secondo minuto di recupero. La Società di casa è intervenuta diffondendo annunci a mezzo speaker finalizzati a far terminare tale comportamento. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il comportamento fattivo dei Dirigenti della Società (r.proc. fed.). DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2021 E EURO 500 DI AMMENDA MUSUMECI FRANCESCO (PRO VERCELLI) per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi per qualche minuto, a fine gara, mentre era inibito come da decisione C.U. n. 115/DIV del 23.11.2021. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (Inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.c.c.). VRENNA RAFFAELE (PRO VERCELLI) per aver sostato nella zona spogliatoi, a fine gara, mentre era inibito come da decisione C.U. n. 115/DIV del 23.11.2021. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA VITALE MATTIA (PRO VERCELLI) per avere, al 42°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, pronunciava ripetutamente al suo indirizzo frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) SERSANTI ALESSANDRO (JUVENTUS U23) CRIALESE CARLO (PRO VERCELLI)