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Serie C, integrazione Giudice Sportivo 12ª giornata: 8 espulsi. 2 turni a Silvestro (Foggia)
Chiusa nella giornata di ieri la 12ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo relative ai match del Girone C che hanno chiuso suddetto turno (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale), a integrazione di quanto già emerso per gli altri confronti.
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1Nnovembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 31 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3.000,00 CROTONE
A) per avere, i suoi sostenitori posizionati:
1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;
2. nel Settore Curva Sud (circa il 50%), intonato, al 65° minuto della gara (ripetuto per circa due minuti), al 91° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) e al 95° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 40), posizionati nel Settore Tribuna, al 95° minuto della gara in occasione del secondo goal della squadra avversaria, inveito e indirizzato numerosi sputi verso la panchina avversaria alcuni dei quali colpivano una parte degli occupanti.
€ 1.500,00 FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 72° minuto della gara, puntato, per circa un minuto, un raggio laser luminoso di colore verde sul volto del calciatore avversario colpendolo (mentre si accingeva a battere un calcio di rigore) così costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 1.000,00 CATANIA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 30° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuto consecutivamente per cinque minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
€ 1.000,00 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 13° e al 18° minuto del primo tempo, cinque petardi di media intensità nel recinto di gioco provocando la bruciatura del manto sintetico posto nella zona di accesso agli spogliatoi ed il terreno di gioco.
€ 300,00 BENEVENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 75° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BORRI DANIELE (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l'operato, gridando e sbracciando.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre effettuava un intervento in scivolata, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARINO ANTONIO (ACR MESSINA)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (CATANIA)
CUDRIG NICOLO (JUVENTUS NEXT GEN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO) per avere, al 95° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi dagli stessi indirizzati verso la propria panchina, raccoglieva una bottiglietta piena d’acqua da terra e la lanciava in direzione della Curva Sud occupata dai tifosi avversari che cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
VONA EDOARDO (LATINA).
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1Nnovembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 31 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 3.000,00 CROTONE
A) per avere, i suoi sostenitori posizionati:
1. nel Settore Tribuna Scoperta Nord (circa il 10%), al 63° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;
2. nel Settore Curva Sud (circa il 50%), intonato, al 65° minuto della gara (ripetuto per circa due minuti), al 91° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) e al 95° minuto della gara (ripetuto per circa un minuto) un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 40), posizionati nel Settore Tribuna, al 95° minuto della gara in occasione del secondo goal della squadra avversaria, inveito e indirizzato numerosi sputi verso la panchina avversaria alcuni dei quali colpivano una parte degli occupanti.
€ 1.500,00 FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 72° minuto della gara, puntato, per circa un minuto, un raggio laser luminoso di colore verde sul volto del calciatore avversario colpendolo (mentre si accingeva a battere un calcio di rigore) così costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze.
€ 1.000,00 CATANIA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 30° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuto consecutivamente per cinque minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
€ 1.000,00 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 13° e al 18° minuto del primo tempo, cinque petardi di media intensità nel recinto di gioco provocando la bruciatura del manto sintetico posto nella zona di accesso agli spogliatoi ed il terreno di gioco.
€ 300,00 BENEVENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 75° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BORRI DANIELE (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l'operato, gridando e sbracciando.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre effettuava un intervento in scivolata, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARINO ANTONIO (ACR MESSINA)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (CATANIA)
CUDRIG NICOLO (JUVENTUS NEXT GEN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MECCARIELLO BIAGIO (BENEVENTO) per avere, al 95° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto, in reazione agli sputi dagli stessi indirizzati verso la propria panchina, raccoglieva una bottiglietta piena d’acqua da terra e la lanciava in direzione della Curva Sud occupata dai tifosi avversari che cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
DI LIVIO LORENZO (LATINA)
VONA EDOARDO (LATINA).
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