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A Marsciano si va per la propria strada: nuova ordinanza comunale valida sino al 7 marzo
venerdì 26 febbraio 2021, 22:46News
di Redazione Perugia24.net
per Perugia24.net
fonte Antonello Menconi

A Marsciano si va per la propria strada: nuova ordinanza comunale valida sino al 7 marzo

Il Comune di Marsciano, con una nuova ordinanza sindacale firmata dal sindaco nella mattina di venerdì 26 febbraio e indipendentemente da eventuali provvedimenti di carattere regionale o nazionale che potranno essere adottati successivamente, ha prorogato fino al 7 marzo 2021 le misure di prevenzione adottate a livello comunale per contrastare questa fase, particolarmente critica, dell’emergenza sanitaria.

L’unica novità contenuta nell’ordinanza odierna, e immediatamente in vigore, riguarda la possibilità di riprendere le attività presso i luoghi destinati allo svolgimento di iniziative ludiche, ricreative e educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta (a titolo esemplificativo: fattorie didattiche, scuole di musica, laboratori teatrali, locali e attività all’uopo destinate) ma nel rispetto delle prescrizioni contenute in una circolare del Centro operativo comunale (Coc) che è già stata inviata a tutti i soggetti interessati e che si aggiungono ai già vigenti protocolli definiti dal Dpcm del 14 gennaio 2021.

Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività didattiche in presenza ed eventuali altre misure restrittive l’Ente resta in attesa delle decisioni che assumerà la Regione Umbria. Queste le altre misure specifiche, già in vigore sul territorio comunale che, con l’ordinanza odierna, vengono prorogate al 7 marzo 2021:

“coprifuoco” anticipato dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo. È implicito che la modalità di acquisto di alimenti e bevande da asporto è consentita solo fino alle ore 21.00 nel caso di ristoranti, pizzerie e similari, mentre termina alle ore 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);

Indipendentemente da eventuali provvedimenti di carattere regionale o nazionale disciplinanti la materia degli spostamenti e/o l’attribuzione di fascia di rischio inerente il territorio comunale o regionale, è fatto divieto di spostamento fra le abitazioni per visite a parenti, amici e conoscenti, salve le consuete eccezioni inerenti i motivi di lavoro, salute e/o comprovata necessità, in particolare inerente la cura di minori e/o soggetti non autosufficienti;

vietata la vendita nella modalità da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dalle ore 14.00 di ogni giorno e fino alle 05.00 del successivo;

le cerimonie civili afferenti i matrimoni sono consentite esclusivamente con la presenza, oltre all’officiante, degli sposi e dei testimoni;

indipendentemente da eventuali provvedimenti di carattere regionale o nazionale disciplinanti la materia, permane il divieto di distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici (distributori automatici) per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) comprese anche le apparecchiature collocate all’interno di esercizi di diversa tipologia che rimangono comunque aperti con le limitazioni vigenti;

obbligo di attenersi, per l’acquisto di prodotti alimentari, al massimo ad una spesa al giorno e ad una persona per nucleo familiare;

divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 24:00) in particolar modo nei parchi e aree verdi attrezzate;

obbligo per i punti vendita alimentari del territorio ricadenti nella tipologia della piccola e media distribuzione (supermercati e discount), analogamente a quelli già interessati dall’ordinanza ella Regione Umbria n°65 del 19/10/2020, di attuare rigide misure di contingentamento degli ingressi in funzione delle superfici interne di vendita (capienza da calcolare in base ai protocolli contenuti nelle linee guida per il settore), mediante apposito personale a questo preposto, assicurando la corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita preferibilmente - ove possibile - con percorsi separati e verificando che l’utenza indossi correttamente l’obbligatoria mascherina (sia all’ingresso che durante la permanenza nei locali) e che proceda alla obbligatoria sanificazione delle mani tramite gli appositi detergenti che dovranno essere collocati agli ingressi dei punti vendita. Si obbligano infine i gestori o titolari delle attività suddette a provvedere sistematicamente e puntualmente alla periodica igienizzazione e sanificazione dei carrelli per la spesa. L’accertato mancato rispetto della presente disposizione comporterà la sospensione dell’attività per giorni 5 (cinque) fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni per altre violazioni delle norme vigenti;

divieto di accesso e utilizzo dei campi sportivi di proprietà comunale (anche se gestiti da terzi) sia nel capoluogo che nelle frazioni; si ricorda che rimangono in essere i divieti inerenti l’assembramento e l’attività sportiva di gruppo;

obbligo per i proprietari e/o gestori di bar, pasticcerie, ristoranti o qualunque altro esercizio di somministrazione di cibi e bevande, di rimuovere permanentemente qualunque arredo (in particolar modo sedie e tavoli) posti sia all’interno che all’esterno dei suddetti esercizi.

Il Comune ricorda che l’inosservanza di tali provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 1.000,00 e la notizia di reato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice di procedura penale.