C'è multa e... multa
Il giudice sportivo della Lega Pro ha comminato al Potenza, dopo la partita con il Giugliano, la sanzione di 3.500,00 euro perché "al 33° minuto del secondo tempo, i suoi raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto, facendo mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione e costringendo l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto in attesa che venisse recuperato un pallone utile alla ripresa del gioco; i suoi raccattapalle ritardato la ripresa del gioco, restituendo il pallone in modo lento, non adempiendo agli inviti formulati dal commissario di campo, così provocando la reazione dei componenti della panchina avversaria e creando un clima di tensione con i tesserati avversari e, infine, alcuni suoi sostenitori, posizionati dietro le ringhiere all'altezza della linea mediana, dal 4° minuto del secondo tempo in poi, in occasione dell'espulsione di un proprio giocatore, proferito numerose frasi offensive e minacciose nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2 e per aver indirizzato numerosi sputi verso quest'ultimo attingendolo più volte sulla testa, sulle spalle e sulle scarpe".
Una sanzione sicuramente proporzionata a quanto successo... o forse no? E si, perché leggendo quanto deliberato dal Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, in merito alla partita Juve Stabia-Casertana di lunedì scorso qualche dubbio sulle congruità delle sanzioni potrebbe sorgere. Infatti la società stabiese è stata condannata a pagare € 3.000,00, con la seguente motivazione: "A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco; B) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, attinto in tre diverse occasioni con numerosi sputi alla nuca e alla schiena il IV Ufficiale; C) per avere, i suoi sostenitori, per tutta la durata del secondo tempo, proferito frasi offensive nei confronti del IV Ufficiale; D) per non avere assicurato, al termine della gara, l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale; E) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di un minuto, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.)".
Non sappiamo quanto sia il peso "della 'lentezza' nella consegna dei palloni da parte dei raccattapalle" ma sicuramente molto di più... dell'acqua fredda negli spogliatoi riservati ai direttori di gara.


