SERIE D: PASTICCIO IGEA VIRTUS? TRA RICOSTRUZIONI, TEORIE ED ILLAZIONI, QUESTI GLI SCENARI
Ormai di fatto deflagrato il cosiddetto “caso De Falco”, il dibattito si è ovviamente spostato sulle possibili conseguenze, e l’eventuale livello di afflittività sulla classifica, che potrebbe provocare l’episodio in seno all’attuale capolista del girone I, e di cui da ieri se ne sentono e leggono di ogni tipo.
Doverosa premessa: nessuno fa il tifo per una soluzione piuttosto che un’altra, si cerca di fare cronaca sportiva (in questo caso anche giudiziaria) spogliandosi dal ruolo di ultras o antagonista e tentando semplicemente di raccontare fatti ed effetti nella maniera più oggettiva possibile, ma anche convinti, in particolare dopo l’estate 2023, che l’applicazione “rigida” delle regole valga per tutti come è giustamente valsa per noi.
La vicenda è ormai chiara a tutti, ed apparentemente inoppugnabile: il calciatore Cristian De Falco, destinatario di un provvedimento disciplinare che prevedeva tre giornate di squalifica e risalente a quando ha disputato la sua ultima gara nella Primavera 2 della Reggiana, precisamente il 24 maggio 2025 (semifinale play out), avrebbe dovuto scontare la sanzione, ai sensi dell’art.21 commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, nella stagione successiva, anche se militante in squadra o categoria differente da quella in cui ha commesso il comportamento ritenuto punibile, cosa che non è avvenuta in quanto, come risulta dai tabellini ufficiali, la sua attuale società, ossia la Nuova Igea Virtus, lo ha schierato quantomeno nelle prime cinque giornate di campionato, prima di tenerlo fuori per le successive tre. Questo costituisce un fatto accaduto e non contestabile, in barba a qualsiasi accusa di “illazioni” o addirittura di “diffamazione”. Altra cosa, ovviamente, riguarda le potenziali sanzioni.
Riguardo la possibile perdita a tavolino delle gare “incriminate”, come prospettato da qualche organo di stampa, ciò non è più possibile: i soggetti legittimati a proporre reclamo in ordine al regolare svolgimento di una partita devono, ai sensi dell’art. 67 C.G.S. commi 1 e 2, preannunciare il reclamo entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla gara, onde evitare l’omologa della stessa da parte del giudice sportivo, e depositare entro tre giorni lavorativi il ricorso vero e proprio, su cui successivamente gli organi giudicanti, nei vari gradi di giudizio si pronunceranno. Ove non si rispettino tali termini perentoriamente e venendo omologato il risultato, non sarà più possibile richiedere la sanzione della perdita a tavolino della gara.
Ciò nondimeno non esaurisce il ventaglio dei possibili provvedimenti adottabili dagli organi inquirenti: la Procura Federale ha sempre e comunque la possibilità di intervenire, su sollecito di soggetti interessati o d’ufficio, ove ravvisi una violazione dell’art.4 del codice, ossia la violazione generica dei principi della lealtà, della correttezza e della probità, ed eventualmente applicare le sanzioni previste dai successivi articoli 8 e 9, per cui qui entrano in gioco i precedenti simili e la giurisprudenza consolidata.
Abbiamo già citato, nell’articolo di ieri pomeriggio, i casi relativi al Gela ed allo Zenith Prato, sanzionate rispettivamente con 9 e 15 punti a causa della posizione irregolare di un loro calciatore: mentre nel primo caso la segnalazione alla procura venne fatta direttamente dal giudice sportivo che aveva sanzionato la squadra siciliana con la perdita a tavolino della partita con il Mazzarrone (campionato di Eccellenza siciliana) del 16 aprile 2023, relativamente alle 12 gare disputate con un calciatore squalificato, nel secondo, avvenuto nel torneo di serie D 2024/25, la stessa Procura fu allertata solamente nel febbraio 2025 in ordine alle partite disputate da settembre a gennaio, provvedendo prima al deferimento dei toscani ed alla successiva condanna, irrorata il 15 aprile 2025 dal Tribunale Federale Nazionale.
Quanto alla misura delle eventuali sanzioni, fa fede la giurisprudenza Sezioni unite della Corte federale d’appello che, come già ricordato, per “la consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati […] ovvero ancora per altra causa, la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica”.
Per il resto, ribadiamo di non essere a conoscenza di istruttorie già avviate da parte della Procura Federale, come d’altronde puntualizzato dalla stessa società di Barcellona Pozzo di Gotto, pur nella convinzione che risulterebbe difficile che la stessa, abbia o non abbia ricevuto apposite segnalazioni da terzi interessati, possa ignorare quanto accaduto, considerando il recente clamore che la vicenda sta avendo tramite gli organi di informazione anche nazionali. Per tutto il resto non rimane che attendere, ricordando che, per quanto ci riguarda, c’è un campionato da giocare ed una gara molto insidiosa, per tanti motivi, con la Vibonese domenica prossima, da affrontare senza distrazioni e senza sottovalutazioni.






