
Amministrazione giudiziaria per la Juve Stabia. Cos'è e cosa può succedere ora
La settimana della Serie B, e del calcio italiano, è stata scossa in queste ore dalla notizia di presunte infiltrazioni camorristiche alla Juve Stabia che hanno portato le autorità competenti a mettere il club in amministrazione controllata – come già successo a Foggia e Crotone in passato – per cercare di accompagnare la società in un percorso di legalità che possa togliere il club dalle mani del clan D’Alessandro, storica e potente cosca di Castellammare di Stabia, che dagli spostamenti della squadra, alla sicurezza, passando per il beveraggio e la gestione dei biglietti pensava a tutto inserendo suoi uomini all’interno dei servizi forniti.
L’amministrazione giudiziaria, che subentra temporaneamente nella gestione di un’azienda o un club come in questo caso, ha lo scopo di evitare sequestri e confische immediate provando a bonificare l’impresa dell’influenza criminale. Una misura che può durare al massimo un anno ed è prorogabile di sei mesi e che arrivata al termine ha diverse opzioni: il tribunale, che nomina l’amministratore giudiziario, può infatti revocarla, prorogarla, sostituirla con il controllo giudiziario o, nel peggiore dei casi, disporre la confisca.
"Oggi l’amministrazione giudiziaria è disciplinata dall’art. 34 del Codice antimafia, integralmente riscritto dall’art. 10 della l. n. 161/17, che prevede come questo istituto possa essere adottata nel caso in cui dalle indagini patrimoniali compiute dalla Guardia di Finanza o dalla Polizia Giudiziaria (o comunque da quelle eseguite per reprimere fenomeni corruttivi o di condizionamento mafioso) risulti che il libero esercizio delle attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall’articolo 416 bis del codice penale, recante la disciplina dell’associazione di tipo mafioso. - si legge sul portale dirittoconsenso.it - L’amministrazione giudiziaria può essere altresì disposta nel momento in cui l’attività economica, compresa ovviamente anche quella imprenditoriale, possa agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale, nonché di persone sottoposte a procedimento penale per alcuni specifici reati (associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), allorquando non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Detto in altri termini, l’amministrazione giudiziaria può essere disposta qualora le indagini patrimoniali offrano sufficienti elementi per ritenere che il libero svolgimento delle attività economiche indagate agevoli l’attività dei soggetti indicati dalla norma.
In tale caso l’articolo 34 prevede che il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – può applicare l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni da quest’ultime utilizzabili per lo svolgimento delle attività economiche.
In verità il maggior pregio della L. n. 161/2017 riguarda l’introduzione della misura del controllo giudiziario delle aziende, sistemandola in un articolo a sé del Codice antimafia, l’art. 34 bis, così da sancire la totale autonomia di detto istituto rispetto a quella dell’amministrazione giudiziaria.
L’articolo 34 bis del codice antimafia può essere disposto e, nel caso di cui al comma 6, richiesto dall’impresa, quando le circostanze di fatto depongano per un pericolo di infiltrazione mafiosa di tipo occasionale.
Non si richiede, quindi, che l’infiltrazione sia radicata e abbia contaminato in maniera diffusa l’impresa; il controllo giudiziario interviene lì dove l’infiltrazione sia facilmente sterilizzabile mediante un percorso di recupero".
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