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Collegio di Garanzia del Coni: la Pergolettese ricorre contro la FIGCTUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Vitiello
mercoledì 19 gennaio 2022, 19:40Altre news
di Valeria Debbia
per Tuttoc.com

Collegio di Garanzia del Coni: la Pergolettese ricorre contro la FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. nei confronti della Procura Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 40/CFA-2021-2022 del 9 dicembre 2021, e con motivazioni rese pubbliche con Comunicato Ufficiale n. 43/CFA-2021-2022 del 17 dicembre 2021, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - n. 50/TFN-SD del 3 novembre 2021 (che aveva irrogato, tra gli altri, a carico della medesima Società istante, la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva), è stata rideterminata in 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, la sanzione a carico della U.S. Pergolettese 1932 S.r.l.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale della FIGC, tra gli altri, a carico della U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento dei suoi legali rappresentanti, nonché per responsabilità oggettiva per il comportamento dell’acquirente delle quote sociali e, a titolo di responsabilità propria, per la violazione dell’art. 32, comma 5-bis, C.G.S.



La Società ricorrente, U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte, contrariis reiectis: 

- In via principale, in accoglimento del presente ricorso, di riformare/annullare la decisione impugnata e di decidere la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, per tutte le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinviare alla Corte Federale d’Appello in diversa composizione, con enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.