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Giudice Sportivo, Volpe e Toscano squalificati, inibiti Tatti e MignemiTUTTO mercato WEB
© foto di claudia.marrone
lunedì 13 marzo 2023, 14:30Altre news
di Matteo Ferri
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, Volpe e Toscano squalificati, inibiti Tatti e Mignemi

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'
AMMENDA
€ 1000 RIMINI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 90° minuto della gara, all’interno del terreno di gioco due bottigliette di plastica senza tappo, senza arrecare danno a persone o a cose;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Est, all’86° minuto della gara, dato fuoco ad uno striscione precedentemente esposto che si spengeva in circa 3 minuti, senza conseguenze;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Est, al 93° minuto circa, accesso un secondo fuoco che si spegneva in circa 2 minuti senza nessuna conseguenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Misura attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco un fumogeno, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Tribuna Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 40° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, un petardo di lieve potenza senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificateconseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023

BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA)
per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti del Direttore di gara e del Quarto Ufficiale di gara, pronunciando frasi offensive ed irrispettose nei loro confronti per contestare il loro operato, continuando a proferire frasi offensive nei loro confronti alla notifica del provvedimento di espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta
la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
MIGNEMI DAVIDE (GUBBIO)
per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 MARZO
TATTI TOMMASO (OLBIA)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica ed entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione, pronunciando una frase irrispettosa al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal TATTI TOMMASO (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto al termine della gara, mentre la stessa rientrava negli spogliatoi, le si avvicinava e pronunciava parole irrispettose al suo indirizzo, reiterando tale condotta fino all’ingresso degli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

GRILLI STEFANO (FERMANA)
per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

TOSCANO DOMENICO (CESENA)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’aerea tecnica, entrava sul terreno di gioco per 10 metri per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale e pronunciava parole irrispettose nei confronti della
Squadra Arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta
la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.