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Giudice Sportivo, un turno di stop per Di Noia, Kontek e Ardizzone

autore
Marco Pieracci
per Tuttoc.com
lunedì 5 giugno 2023, 16:00Altre news
autore Marco Pieracci
05.06.2023 16:00Altre news
Image Sport
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 5 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: “

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, rispettivamente due dal Settore Curva Sud ed uno dal Settore Distinti, prima dell’inizio della gara o contestualmente all’inizio della stessa, tre fumogeni di cui due sul terreno di gioco ed uno nel recinto di gioco; 2. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Nord, al 1° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco; 3. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del primo tempo, in occasione del primo goal della propria squadra, due basi di fumogeni spenti, sul terreno di gioco; 4. nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 4° minuto del secondo tempo, in occasione del primo goal della squadra avversaria, due basi di fumogeni spenti, sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. proc. fed., supplemento r. c.c.). € 500 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, un minuto prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA)
KONTEK IVAN (FOGGIA)
ARDIZZONE FRANCESCO (LECCO)

per Tuttoc.com

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